Giurisprudenza e Prassi

ANTIMAFIA E CONTROLLO GIUDIZIARIO - NO VALENZA RETROATTIVA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Il provvedimento di ammissione al controllo giudiziario rispetto agli effetti dell’interdittiva non ha una valenza retroattiva. Gli operatori economici ammessi al controllo giudiziario possono partecipare alle gare pubbliche successive alla sua adozione. Questa Sezione ha avuto modo di chiarire di recente che la disciplina degli effetti dell’informazione antimafia interdittiva sulle procedure di gara “è tutta ed integralmente contenuta nell’art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, in questi termini: se la procedura è in corso di svolgimento l’operatore economico è escluso dalla procedura di gara; qualora, invece, si sia in fase di esecuzione del contratto l’attività (esecutiva) potrà proseguire se l’operatore sia ammesso al controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis) d.lgs. n. 159 del 2011.

L’ultimo periodo dell’art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 – ove è fatto salvo “quanto previsto dall’articolo 34 – bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159” – va, infatti, riferito alla fase esecutiva del rapporto, per le ragioni che già sono state esposte nella sentenza di questa Sezione, 14 giugno 2021, n. 4619, e che il Collegio pienamente condivide.

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DECRETO: il presente provvedimento;