Giurisprudenza e Prassi

ANOMALIA DELL'OFFERTA: IL COSTO DEI BUONI PASTO NON PRODUCE MAGGIORAZIONE DEI COSTI QUINDI NON DEVE ESSERE VALORIZZATO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2024

Il Collegio osserva, in aderenza alla giurisprudenza, che “la verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzata ad accertare la complessiva attendibilità e serietà della stessa, sulla base di una valutazione che ha natura globale e sintetica e che costituisce, in quanto tale, espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato all'Amministrazione, in via di principio insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che per ragioni legate alla eventuale (e dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato dell'Amministrazione, tale da rendere palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta; trattandosi, quindi, di valutare l'offerta nel suo complesso, il giudizio di anomalia non ha a oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare se essa in concreto sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto, la valutazione di congruità, globale e sintetica, non deve concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; con la conseguenza che, se anche singole voci di prezzo o singoli costi non abbiano trovato immediata e diretta giustificazione, non per questo l'offerta va ritenuta inattendibile, dovendosi, invece, tener conto della loro incidenza sul costo complessivo del servizio per poter arrivare ad affermare che tali carenze siano in grado di rendere dubbia la corrispettività proposta dall'offerente e validata dalla stazione appaltante. (cfr. di recente: Consiglio di Stato sez. III, 17/10/2022, n. 8790; sez. V, 15/09/2022, n. 8012; sez. III, 09/08/2022, n.7021; sez. III, 13/04/2022, n.2814; sez. V, 10/11/2021, n. 7497 e Consiglio di Stato sez. V, 24/10/2023, n.9181). Invero, il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta mira “ad accertare in concreto se la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto e se i prezzi offerti trovino rispondenza nella realtà, sia di mercato che aziendale, cioè se gli stessi siano verosimili in relazione alle modalità con cui si svolge il lavoro, alle dimensioni dell'azienda, alla capacità di effettuare acquisti convenienti o di realizzare particolari economie di scala” (Consiglio di Stato sez. III, 31 ottobre 2022, n.9395).

L'attività valutativa della Commissione in ordine alla verifica dell’anomalia, così come sulla valutazione delle offerte, rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo: le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica.

Nella fattispecie in esame, non sono stati evidenziati dalla ricorrente profili di palese illogicità o di evidente irragionevolezza o di inattendibilità tecnica (da non confondere con mera opinabilità della valutazione operata) ovvero di errore di fatto, che siano tali da inficiare la valutazione sulla congruità dell'offerta tecnica in concreto compiuta.

la Commissione ha preso in considerazione ulteriori elementi tra cui che: “…l'offerta presentata dall’aggiudicataria è stata formulata nell'osservanza della tabella ministeriale relativa al CCNL per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, in vigore all'atto della presentazione dell'offerta economica avvenuta in data 31 marzo 2023” e “…che il costo dei buoni pasto è fiscalmente deducibile dal reddito di impresa con la conseguenza che non grava direttamente sui costi aziendali e, per di più, si evidenzia che i costi aziendali risentono di un'economia di scala e devono quindi essere analizzati non solo limitatamente alla loro determinazione ma anche nella loro incidenza aziendale (appare ovvio che i costi legati al singolo appalto sono ammortizzati e armonizzati dall'azienda con altri appalti in corso di esecuzione). (TAR Lazio n. 06076/2020 REG. PROV. CAU.)”. La Commissione ha dunque preso in considerazione i giustificativi prodotti dall’aggiudicataria e concluso per la congruità dell’offerta, non senza prima verificare la corrispondenza del costo orario della manodopera alle tabelle Ministeriali e le ragioni a supporto delle economie offerte.

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