Giurisprudenza e Prassi

PRODOTTO OFFERTO AGGIUDICATARIA SPROPORZIONATO RISPETTO OGGETTO APPALTO - ILLEGITTIMA AGGIUDICAZIONE

TAR LAZIO SENTENZA 2022

I dispositivi di controllo utilizzati per l'accertamento automatico dell'eccesso di velocità dei veicoli non possano, allo stato, registrare i dati di tutti i veicoli in transito, ma solo di quelli che commettono l’infrazione alternativamente accertata, sicché non appare neppure plausibile che un’apparecchiatura, dotata di siffatte caratteristiche, possa beneficiare dell’omologazione ministeriale. Osserva ancora una volta il Consiglio di Stato: “’il controllo di tipo indiscriminato’ è vietato e non soltanto ‘sottoposto a regole puntuali e restrittive’”, in quanto: “a) gli apparecchi di rilevazione, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzano le immagini solo in caso di infrazione; b) salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari, le immagini rilevate sono fruibili solo per l'accertamento e la contestazione degli illeciti stradali; c) la registrazione continua del monitoraggio del traffico è conservata in forma di dati anonimi, senza possibilità di identificazione dei veicoli o delle persone e può essere disponibile, sempre attraverso dati anonimi, soltanto per studi o ricerche sul traffico; d) le risultanze fotografiche o le riprese video sono nella disponibilità e vengano trattate solo dal personale responsabile degli organi di polizia e dagli incaricati del trattamento e della gestione dei dati; e) le immagini sono conservate solo per il periodo di tempo strettamente necessario all'applicazione delle sanzioni e alla definizione dell'eventuale contenzioso; f) nella conservazione delle risultanze fotografiche o video sono adottati gli accorgimenti di sicurezza utili ad evitare l'accesso non autorizzato ai dati e alle immagini trattate” (Cons. Stato, n. 509 del 2021, cit.). Tali conclusioni sono poi avallate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – con la nota in data 4 marzo 2021 - che, interpellato dalla resistente Stazione appaltante in ordine all’utilizzo del dispositivo offerto in gara, ha ulteriormente chiarito che, “in generale, i dispositivi attualmente approvati/omologati possono rilevare in modo automatico soltanto le infrazioni esplicitamente richiamate nei relativi decreti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti in essi contenuti e nei rispettivi manuali d’installazione e uso, e non possono interfacciarsi con banche dati esterne per effettuare interrogazioni relative a targhe di veicoli in transito, rilevate in continuo, in modo indiscriminato e massivo, al fine di verificarne lo stato in relazione ai requisiti per la circolazione, poiché tale operazione richiederebbe forme di trattamento di dati (le targhe dei veicoli) non consentite dalle norme, se non per i veicoli di cui sia già stata accertata l’infrazione nei casi in cui il Codice della Strada lo prevede. Infatti, in coerenza con le indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, possono essere trattati solo i dati dei veicoli di cui è stata accertata l’infrazione, ma non anche quelli dei veicoli solo potenzialmente in infrazione, come avverrebbe con un controllo massivo dei veicoli in transito. È di tutta evidenza che il manuale d’uso del dispositivo “……..” della ditta V. s.r.l., rappresenta, come in generale tutti i manuali d’uso per la generalità dei dispositivi approvati/omologati, un’appendice al decreto che lo compendia per gli aspetti più tecnici e di dettaglio per le caratteristiche tecniche e le modalità d’uso, ma i cui contenuti non possono derogare o esorbitare da quelli esplicitati nel decreto di approvazione/omologazione del Ministero, che costituisce l’unica fonte di riferimento” (doc. 15 prodotto da Telerete). La nota richiamata conferma una volta di più i limiti di utilizzo del dispositivo denunciati dalla ricorrente: da un lato, la funzione di rilevazione massiva non è contemplata né ammessa per il sistema di accertamento delle infrazioni offerto da V.; dall’altro lato, le caratteristiche offerte (oggetto di valutazione mediante l’assegnazione di punteggi), scaturenti dalle successive implementazioni introdotte nell’apparato, non potrebbero comunque derogare agli elementi tecnici e alle prescrizioni approvate mediante il decreto del Ministero, che costituisce, a ben vedere, l’unica fonte idonea a legittimare l’impiego del dispositivo. Ne consegue che l’apparato offerto dall’aggiudicataria non risulta compatibile (né conciliabile, come osservato da Engine s.r.l. – p. 7 dell’atto di intervento) con l’oggetto della prestazione dedotta nell’appalto, proprio perché esso, in quanto privo di omologazione relativamente ad alcune delle caratteristiche offerte e in ogni caso non utilizzabile (proprio perché carente di omologazione e perché il suo impiego comporterebbe l’illecita registrazione dei dati di tutti i veicoli in transito), non soddisfa i requisiti essenziali previsti dalla normativa di settore e, in quanto tali, richiamati dalla lex specialis di gara (specialmente nell’art. 2 del capitolato, nella parte in cui la conformità delle apparecchiature alle caratteristiche e alle prescrizioni approvate dal decreto di omologazione). L’offerta dell’aggiudicataria non risulta perciò conforme alle prescrizioni di carattere tecnico del capitolato speciale.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
GARANTE: Il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto; 
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...