Giurisprudenza e Prassi

TERMINE ANNOTAZIONE CASELLARIO ANAC - 180 GIORNI -NATURA PERENTORIA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Sul “termine di 180 giorni per la conclusione, stabilito dal Regolamento ANAC del 28.6.2018 contenente il “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 201” questa Sezione, con indirizzo condiviso, ha sostenuto la perentorietà del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio (Cons.Stato, 30 luglio 2018, n. 4657).

Lo stesso principio è stato affermato con riferimento a tutti i procedimenti sanzionatori irrogati da ANAC, a prescindere da una espressa qualificazione in tali termini nella legge o nel regolamento che li disciplina (Cons. Stato, n. 1084 del 2012, in materia di procedimento sanzionatorio dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas). L’indirizzo è stato richiamato anche per il procedimento di competenza dell’allora Autorità per la vigilanza per i contratti pubblici (Cons. Stato n. 468 del 2015), dovendosi tenere conto della peculiarità del procedimento sanzionatorio rispetto al generale paradigma del procedimento amministrativo, per la natura particolare del primo e il suo generale riferimento ai principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre che alle norme di settore, dunque anche alla legge sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241.

Proprio la natura del provvedimento sanzionatorio suggerisce la soluzione nel senso della necessaria perentorietà del termine per provvedere, attesa, come si è già detto, la stretta correlazione sussistente tra il rispetto di quel termine e l’effettività del diritto di difesa, avente come è noto protezione costituzionale (nel combinato disposto degli articoli 24 e 97 Cost.).

E’ stato, infatti, chiarito che: “Consentire l’adozione del provvedimento finale entro il lungo termine prescrizionale (cinque anni, in base all’art. 28 della legge 689/81), anziché nel rispetto del termine specificamente fissato per l’adozione dell’atto, equivarrebbe ad esporre l’incolpato ad un potere sanzionatorio di fronte al cui tardivo esercizio potrebbe essergli difficoltoso approntare in concreto adeguati strumenti di difesa”(Cons. Stato, n. 542 del 2013; Cons. Stato n. 4113 del 2013).

La natura ordinaria dei termini procedimentali non espressamente qualificati come perentori da una norma, se è valida in linea generale, non è però applicabile ai provvedimenti sanzionatori. Rispetto a questa categoria di procedimenti, i termini assumono sempre un valore perentorio, a prescindere da un’espressa qualificazione normativa, essendo la perentorietà imposta dal principio di effettività del diritto di difesa dell’incolpato e dal principio di certezza dei rapporti giuridici.


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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;