Giurisprudenza e Prassi
SOSPENSIONE DELL'ANNOTAZIONE ANAC PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MANCATA VALUTAZIONE DEL FALSO INNOCUO (213.10)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza
2024
È illegittima l'annotazione nel Casellario Informatico ANAC qualora l'Autorità ometta di valutare adeguatamente le prove documentali che giustificano l'errore dichiarativo dell'operatore economico come mero errore scusabile. Ai fini della legittimità della misura, occorre accertare se l'inesattezza sia idonea a condizionare l'attribuzione del punteggio tecnico, dovendosi escludere la rilevanza del cosiddetto falso innocuo ai fini della concreta utilità dell'annotazione stessa.
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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)

