MOTIVAZIONE ATTENUATA PER L'ANNOTAZIONE ANAC DI RISOLUZIONI PER GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE (213.10)
In sede di annotazione nel Casellario informatico ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l'ANAC non è tenuta a fornire una motivazione analitica sull'utilità della notizia qualora la segnalazione riguardi una risoluzione contrattuale disposta per gravi inadempienze, costituendo quest'ultima un'ipotesi tipica di grave illecito professionale per la quale l'interesse delle altre stazioni appaltanti alla conoscenza del fatto è considerato sussistente in re ipsa dal legislatore, salvo che emergano elementi di manifesta infondatezza o straordinarietà della fattispecie.
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