Giurisprudenza e Prassi
Legittimità dell'annotazione ANAC per risoluzione contrattuale e inerzia documentale
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza
2026
Ai fini della sospensione cautelare dell'annotazione nel casellario informatico ex art. 222 d.lgs. 36/2023, non è ravvisabile la pretestuosità della condotta della stazione appaltante che richieda integrazioni documentali a fronte di mutamenti soggettivi dell'esecutore (quali affitto di ramo d'azienda), qualora l'inerzia dell'impresa abbia compromesso l'andamento dell'appalto e la regolarità della fase esecutiva.
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