LEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC SE LA RISOLUZIONE NON È MANIFESTAMENTE INFONDATA (213.10)
Ai fini dell'annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici ex art. 213, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione non è tenuta a un accertamento definitivo dell'inadempimento contrattuale, compito riservato al giudice ordinario, ma deve verificare la pertinenza e la non manifesta infondatezza della segnalazione. Il sindacato cautelare del giudice amministrativo sull'annotazione deve limitarsi a riscontrare se la prospettazione della stazione appaltante sia supportata da un adeguato impianto istruttorio che non risulti prima facie pretestuoso o palesemente errato.
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