Giurisprudenza e Prassi

LE ANNOTAZIONI ANAC NON COMPORTANO DI PER SÉ UN PREGIUDIZIO IRREPARABILE NELLE GARE (222.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto 2026

Ai fini della concessione della tutela cautelare monocratica, l'annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di una risoluzione contrattuale non configura un danno grave e irreparabile per l'operatore economico, in quanto la valutazione circa l'incidenza di tale annotazione sull'affidabilità professionale del concorrente è riservata all'apprezzamento discrezionale delle singole stazioni appaltanti nelle gare in corso o future.

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