Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMITÀ DELL'ANNOTAZIONE ANAC PER PENALI NON INDICATIVE DI INAFFIDABILITÀ (213.10)

TAR LAZIO Ordinanza 2024

L'annotazione nel Casellario Informatico ANAC derivante dall'applicazione di penali contrattuali superiori all'1% non è automatica, ma richiede un'istruttoria volta a verificare se l'inadempimento sia realmente sintomatico di inaffidabilità o mancanza di integrità dell'operatore economico. Qualora le penali siano episodiche e non abbiano compromesso il rapporto di fiducia con la stazione appaltante, l'annotazione risulta illegittima per difetto di valutazione del caso concreto.

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)