Giurisprudenza e Prassi

ANNOTAZIONI E REGOLAMENTO ANAC - PROCEDURA PER LA CANCELLAZIONE

TAR LAZIO SENTENZA 2024

Affinché il giudizio impugnatorio, in cui rientra quello con il quale un operatore economico chiede la cancellazione di un’iscrizione a proprio carico nel casellario dei contratti pubblici, possa corrispondere alle esigenze di speditezza, funzionali ad assicurare la ragionevole durata del processo amministrativo, ai sensi dell’art. 2 c.p.a., è necessario che la vicenda procedimentale portata all’attenzione del giudice sia unica sul piano sostanziale.

In giurisprudenza è stato affermato che “nel processo amministrativo vale la regola che il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento, id est appuntarsi su un determinato rapporto nascente dall’esercizio di una (normativamente) specifica funzione amministrativa, a meno che tra gli atti impugnati esista una connessione tale da giustificare un unico processo, costituendo essi manifestazioni provvedimentali collegate ad un unico sviluppo dello stesso episodio di concreto esercizio del potere pubblicistico, idoneo a far emergere la consistenza e la lesione di un unitario interesse soggettivo, storicamente connotato come contrapposto a quel determinato esercizio del potere” (Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4914).

Tale condizione non può che dipendere dall’appartenenza di tutti i rivoli in cui si sviluppa il confronto tra interesse pubblico e privato alla comune matrice fattuale, di guisa che il collante che unisce le singole manifestazioni del potere amministrativo e attrae il loro sindacato all’interno dello stesso processo è rinvenibile nell’identità del concreto bene della vita che il ricorrente aspira ad ottenere o trattenere. Quando manca, invece, l’omogeneità o lo stretto intreccio dei presupposti fattuali alla base dei diversi provvedimenti, il simultaneus processus determina un aggravamento dell’istruttoria, a causa della dispersione dell’attività di accertamento in molteplici direzioni non sempre convergenti.

Nel caso di specie, i profili di contatto tra le due fattispecie sottoposte al vaglio del Collegio si esauriscono nella riconducibilità delle presunte negligenze in cui è incorsa la ricorrente, sfociate in altrettante ipotesi di rottura del rapporto fiduciario con la stazione appaltante, nella categoria degli illeciti professionali e nell’analoga potenzialità lesiva degli effetti dell’annotazione, ma le due iscrizioni mantengono una propria autonomia sul piano provvedimentale, traendo origine da avvenimenti che coinvolgono soggetti diversi, nei quali le condotte contestate non sono sovrapponibili e che accedono, pertanto, alla valutazione di utilità, sulla quale si fonda ciascun provvedimento di annotazione, con tutte le proprie peculiarità e sfumature.

La parziale contiguità delle questioni di diritto dalle quali dipende la soluzione delle due controversie – il richiamato giudizio di utilità – e il fatto che la ricorrente abbia acquisito conoscenza delle due iscrizioni nello stesso momento disvelano un legame troppo debole per integrare la connessione oggettiva richiesta ai fini del loro esame contestuale (vds. Cons. Stato, Sez. II, 25 luglio 2022, n. 6544, secondo il quale “Nel processo amministrativo impugnatorio la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi - motivi si correlino strettamente a quest'ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 20/7/2021, n. 600; Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2019, n. 4569)”, nonché Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2023, n. 9584, secondo il quale dalle ipotesi di connessione che consentono il ricorso cumulativo “è da escludere sia la connessione oggettiva c.d. impropria (che si ha quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni: arg. ex art. 103 c.p.c.), sia la connessione soggettiva, che si verifica in caso di comunanza delle parti (cfr., nel senso dell’insufficienza della connessione soggettiva tra le parti, Cons. Stato, III, 15 luglio 2019, n. 492)”).

In conclusione, considerato che i due provvedimenti di annotazione non appaiono avvinti da vincoli di presupposizione né logica né giuridica idonei a ridondare nella connessione oggettiva tracciata dalle coordinate ermeneutiche sopra indicate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 35, co.1, lett. b), c.p.a..

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