Annotazione ANAC per risoluzione contrattuale e onere di contestazione tempestiva
T.A.R. LAZIO Ordinanza
2026
In sede di sindacato sull'annotazione nel casellario informatico ANAC per risoluzione contrattuale, il giudice amministrativo nega la sospensione cautelare se le doglianze dell'operatore economico circa il preteso inadempimento della stazione appaltante sono formulate in modo tardivo, segnatamente dopo la ricezione della contestazione degli addebiti, e risultano contraddette da criticità organizzative proprie dell'impresa, quali ritardi derivanti da operazioni societarie straordinarie.
ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)