Giurisprudenza e Prassi

ANAC - ANNOTAZIONI NON INTERDITTIVE NEL CASELLARIO - CONSEGUENZE (222.10)

TAR LAZIO RM ORDINANZA 2024

Ritenuto che – in disparte le criticità che appaiono caratterizzare la disciplina di cui all’art. 11 del “Regolamento per la gestione del casellario informatico … ai sensi dell’art. 222, comma 10, d.lgs. 31 marzo 2023”, n. 36, adottato con delibera ANAC n. 272 del 20 giugno 2023 (specie sotto il lamentato profilo dell’inidoneità del procedimento a garantire agli operatori economici un contraddittorio pieno ed effettivo in ordine all’an e al quid dell’annotazione) – appare fornita di sufficiente fumus boni iuris la censura spiegata nell’atto introduttivo con cui la ricorrente ha lamentato che l’Autorità, nella vicenda oggetto del presente giudizio, avrebbe dovuto applicare l’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 e il relativo “Regolamento per la gestione del casellario informatico … ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, di cui alla delibera ANAC n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del consiglio del 29 luglio 2020, avuto riguardo al fatto che questo Tribunale ha già notato che «la previsione transitoria di cui all’art. 225, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 (secondo cui, in relazione a molteplici attività inerenti i contratti pubblici, ivi compreso il controllo sugli stessi in fase di esecuzione, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui all’art. 213 commi 8, 9 e 10, d.lgs. n. 50/2016) appare deporre per l’integrale operatività fino alla fine [del 2023] di tutta la disciplina relativa alla gestione del casellario informatico ex all’art. 213 comma 10, d.lgs. n. 50/2016 (e ciò a prescindere dalla questione relativa all’interpretazione della disposizione transitoria di cui all’art. 24 del nuovo Regolamento sul casellario che richiede di essere approfondita nella fase di merito, anche alla luce della previsione di cui all’art. 226, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 36/2023)» (cfr. Tar Lazio, I-quater, ord. 11 dicembre 2023, n. 8127);

Ritenuto, infine, che appare priva pregio l’eccezione con cui l’Autorità ha sostenuto che «anche se l’Anac avesse comunicato l’avvio del “procedimento” di annotazione [quest’ultima] avrebbe avuto il medesimo contenuto», tenuto conto che – anche nelle ipotesi di doverosità dell’annotazione – la partecipazione dell’operatore economico al procedimento è sempre determinante quantomeno per la definizione del contenuto della stessa (tenuto conto del dovere di completezza espositiva che grava su ANAC, cfr. ex multis Tar Lazio, I-quater, 24 ottobre 2022, n. 13626);

Ritenuto – conseguentemente – di poter accogliere la domanda cautelare spiegata da parte ricorrente e di poter conseguentemente sospendere il provvedimento di annotazione gravato, ordinando all’Autorità resistente di procedere all’oscuramento della stessa annotazione dal casellario.

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REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;