Giurisprudenza e Prassi

INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE DI UNA LEX SPECIALIS - SI UTILIZZANO I CRITERI CIVILISTICI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Ai fini dell’interpretazione delle clausole di una lex specialis di gara vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 Cod. civ.. Conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente (Cons. Stato, 2 marzo 2022 n.1486; 6 agosto 2021, n. 5781; 8 aprile 2021, n. 2844; 8 gennaio 2021, n. 298; III, 24 novembre 2020, n. 7345; 15 febbraio 2021, n. 1322; VI, 6 marzo 2018, n. 1447; V, 27 maggio 2014, n. 2709).

In applicazione di tali coordinate e ermeneutiche, la pretesa avanzata dall’appellante di rimanere in gara in applicazione del principio del favor partecipationis, nonostante la mancata dimostrazione del possesso del requisito nei termini richiesti dalla lex specialis, non può essere accolta.

La previsione infatti si connota per indubbia chiarezza, né il principio del favor partecipationis può costituire la via per ottenere l’aggiudicazione di una gara pubblica in carenza della dimostrazione della qualificazione a rendere la prestazione richiesta.

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