Giurisprudenza e Prassi

RESPONSABILITÀ APPALTATORE PER ABBANDONO RIFIUTI NELL'AREA IN CUSTODIA ESCLUSIVA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA Sentenza 2025

È legittima l'ordinanza di rimozione rifiuti notificata all'appaltatore del servizio di igiene urbana per l'abbandono di materiali non autorizzati all'interno dell'area ecologica in sua custodia, qualora l'area risulti chiusa, recintata e monitorata. In tali casi, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non inficia la validità dell'atto ex art. 21-octies, L. n. 241/1990, ove l'esclusività della detenzione del sito permetta di imputare la condotta omissiva o commissiva al gestore in base a un criterio di ragionevole probabilità.

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