Giurisprudenza e Prassi

SERVIZIO AD ALTA INTENSITA’ DI MANODOPERA – CRITERIO DELLA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (95)

ANAC DELIBERA 2020

OGGETTO: Istanza presentata da Fulmine Group s.r.l. – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle comunicazioni necessarie per la realizzazione delle campagne di screening oncologici (colon retto, mammella, cervice uterina) nel territorio dell’ASP di Siracusa per 24 mesi - S.A.: Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa. - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Importo a base di gara: euro 211.752,96

Sulla scorta dell’interpretazione in tal senso fornita che qualora un servizio ad alta intensità di manodopera abbia contemporaneamente caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo articolo 95, «vi è un concorso di disposizioni di legge tra loro contrastanti, derivante dal diverso ed antitetico criterio di aggiudicazione rispettivamente previsto per l’uno o l’altro tipo di servizio e dal diverso grado di precettività della norma. Si pone quindi un conflitto (o concorso apparente) di norme, che richiede di essere risolto con l’individuazione di quella prevalente. Il conflitto così prospettato non può che essere risolto a favore del criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo previsto dal comma 3, rispetto al quale quello del minor prezzo invece consentito in base al comma 4 è subvalente. La soluzione ora espressa (…) è infatti conseguenza diretta di quanto rilevato in precedenza, e cioè del carattere speciale e derogatorio di quest’ultima regola rispetto a quella generale, laddove il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 ne segna invece il ritorno, con la riaffermazione della facoltà di scelta discrezionale dell’amministrazione di aggiudicare l’appalto secondo un criterio con a base il (solo) prezzo. Il ritorno alla regola generale incontra tuttavia un ostacolo insuperabile nella deroga prevista nel comma 3, che impone alle amministrazioni un obbligo anziché una mera facoltà, per cui per effetto di essa in tanto è possibile aggiudicare i contratti di appalto di servizi con caratteristiche standardizzate al massimo ribasso in quanto il servizio non abbia nel contempo abbia caratteristiche di alta intensità di manodopera» (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 21 maggio 2019 n. 8); rilevato che tale orientamento è stato recepito dalla legge n. 55/2019 che ha modificato l’articolo 95, comma 4, aggiungendo, alla fattispecie di cui alla lettera b), relativa ai servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono indicate dal mercato, la precisazione «fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3 lettera a)»; considerato che, nel caso di specie, in considerazione della natura del servizio oggetto dell’appalto, potrebbe ritenersi applicabile l’orientamento ermeneutico sopra ricostruito riconoscendolo come un servizio ad alta intensità di manodopera avente caratteristiche standardizzate con conseguente applicabilità dell’articolo 95 comma 3, concernente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.


Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

AZIENDA: Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;