AFFIDAMENTO DIRETTO: NON E' UNA PROCEDURA DI GARA, NON RILEVA AI FINI DEL REATO DI TURBATA LIBERTA' DEL PROCEDIMENTO
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'affidamento diretto previsto dal D.lgs. n. 36 del 2023 per i contratti sotto-soglia non costituisce una procedura di gara, neppure intesa in senso informale, in quanto la stazione appaltante può individuare l'operatore economico anche senza consultare più soggetti. La mera "procedimentalizzazione" volontaria dell'affidamento (mediante acquisizione di preventivi o avvisi esplorativi) non trasforma la natura dell'atto in un "procedimento di gara", con la conseguenza che le condotte interferenti con tale scelta discrezionale non integrano la fattispecie di cui all’art. 353-bis c.p.
"L’affidamento diretto, pertanto, presuppone esclusivamente l’applicazione dei principi generali [...] mentre non richiede in alcun modo il rispetto di criteri predeterminati e comparativi nell’individuazione del contraente. [...] la scelta volontaria e non obbligata mediante la quale la pubblica amministrazione decida di svolgere un’indagine di mercato [...] non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara" (Principio desunto in conformità a C.d.S., 15.01.2024, n. 503).
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