Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTO DIRETTO - NECESSARIO ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO (36)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2022

Come recentemente statuito dal Consiglio di Stato (n. 5321/2021) <<l’amministrazione aggiudicatrice che intenda ricorrere all’affidamento diretto è tenuta ad un onere motivazionale rafforzato, che consenta un penetrante controllo della scelta effettuata anzitutto sul piano dell’efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche>>.

Nella fattispecie, il servizio precedentemente svolto dalla ricorrente in modo unitario (gestione dell’accertamento e riscossione coattiva dei tributi del Comune) è stato suddiviso in due e assegnato a due diversi operatori economici mediante affidamento diretto per 4 mesi estensibili a 19 (estensione poi effettivamente avvenuta con il provvedimento gravato con motivi aggiunti).

In disparte la rilevata anomalia di consentire un’estensione temporale che rappresenta più del quadruplo della durata originaria dell’affidamento la illogicità del frazionamento del servizio emerge dalla disamina dei due capitolati speciali di appalto.

Il primo dei due servizi, affidato alla xxxx, riguarda “l’attività di supporto alla gestione dei tributi”. Il capitolato stabilisce che lo scopo del contratto è quello di garantire “la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali” del Comune.

Al riguardo vengono elencate una serie di attività che la xxxx deve effettuare tra le quali figura espressamente “la predisposizione di qualsivoglia atto (ivi compreso, a mero titolo esemplificativo: avvisi ordinari, avvisi di accertamento, solleciti, messe in mora) che risulta necessario elaborare e notificare ai contribuenti per richiedere il pagamento di tributi, entrate patrimoniali, ivi compreso sanzioni, oneri e multe”.

Il secondo dei due servizi affidato alla yyyy ha ad oggetto “l’attività di supporto alla riscossione coattiva”. Il capitolato speciale stabilisce che l’attività richiesta consiste nella “riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate patrimoniali (ivi compreso quelle relative a sanzioni, multe e oneri) sulla base degli elenchi e della documentazione che sarà fornita dall’ufficio tributi. L’attività dovrà ricomprendere ogni e qualsivoglia predisposizione di atti, attività materiale e operativa, servizio commesso o complementare, ivi compreso il supporto legale e l’incarico ai professionisti nel caso di instaurazione di un contenzioso con il contribuente”.

Il solo raffronto delle attività di supporto alla gestione dei tributi richieste alle due società affidatarie del servizio evidenzia sovrapposizioni che non giustificano in alcun modo la scelta di avvalersi di due soggetti diversi se non quello, lamentato dalla ricorrente, di evitare l’indizione di una procedura di gara. Non vi è dubbio, infatti, che entrambe le affidatarie si occupano della medesima attività di supportare l’ufficio comunale in tutto ciò che è funzionale alla riscossione delle entrate.



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