LEGITTIMA LA REGOLAMENTAZIONE UNILATERALE PROVVISORIA IN ASSENZA DI ACCORDO SINDACALE
È legittima la regolamentazione provvisoria e unilaterale del trattamento previdenziale del personale da parte di un'Autorità Amministrativa Indipendente quando, pur avendo esperito seriamente il confronto sindacale per un congruo arco temporale, non sia stata raggiunta un'intesa. Tale potere è espressione dei principi di cui all'art. 97 Cost. e mira a prevenire vuoti normativi incompatibili con la continuità e la funzionalità dell'azione amministrativa, ferma restando l'autonomia organizzativa dell'Autorità rispetto a modelli di altre amministrazioni.
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