Giurisprudenza e Prassi

ACCORDO QUADRO: SE LA MODIFICA DEL METODO REMUNERATIVO E' MARGINALE, LA NATURA COMPLESSIVA DEL CONTRATTO NON VIENE ALTERATA (72.2)

CORTE GIUST EU SENTENZA 2025

Al fine di determinare la portata della nozione di alterazione della natura complessiva di un accordo quadro, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, occorre, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, interpretare tale disposizione tenendo conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 1° agosto 2025, Tradeinn Retail Services, C‑76/24, EU:C:2025:593, punto 25).

I termini «natura complessiva», considerati nel loro significato abituale, tendono a indicare che il legislatore dell’Unione ha inteso riferirsi esclusivamente a modifiche degli accordi quadro di portata tale da condurre a trasformare l’appalto o l’accordo quadro nel suo insieme.

Da tali considerazioni risulta che la nozione di alterazione della natura complessiva di un accordo quadro è distinta da quella di modifica sostanziale di quest’ultimo e che tale prima nozione riguarda solo le modifiche sostanziali più importanti, che implicano un cambiamento sostanziale dell’oggetto dell’accordo quadro o del tipo di accordo quadro di cui si tratta o ancora un’alterazione sostanziale dell’equilibrio di quest’ultimo, di modo che esse possono essere considerate di portata tale da condurre a trasformare l’accordo quadro nel suo insieme.

Ne consegue che la mera circostanza che una modifica sarebbe stata tale da influire sul risultato della procedura iniziale di aggiudicazione dell’accordo quadro di cui si tratta, se fosse stata prevista nei documenti disciplinanti tale procedura, circostanza che corrisponde alla condizione enunciata all’articolo 72, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24, non può, di per sé, essere sufficiente a dimostrare che tale modifica alteri la natura complessiva di detto accordo quadro.

Per quanto riguarda più specificamente una modifica del metodo di remunerazione di un accordo quadro, occorre sottolineare che l’articolo 72, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2014/24 prevede esplicitamente la possibilità di procedere a una modifica del prezzo di un appalto o di un accordo quadro, purché tale modifica non alteri la natura generale dell’appalto o dell’accordo quadro interessato.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 72, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 debba essere interpretato nel senso che la modifica del metodo di remunerazione previsto in un accordo quadro attribuito sulla base del criterio del prezzo più basso, che cambia l’importanza relativa della tariffazione fissa e della tariffazione variabile adeguando i livelli di prezzo in modo tale che il valore totale di tale accordo quadro subisca una modifica soltanto marginale, non deve essere considerata come un’alterazione della natura complessiva di detto accordo quadro, ai sensi di tale disposizione, salvo il caso in cui la modifica del metodo di remunerazione del medesimo accordo quadro comporti un’alterazione sostanziale del suo equilibrio.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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