Giurisprudenza e Prassi

ACCORDO QUADRO - NECESSARIA INDICAZIONE PRESTAZIONE ATTI DI GARA

ANAC ATTO 2022

Riguardo all’utilizzo dello strumento dell’accordo quadro, si è fornito richiamo preliminarmente al documento della Commissione Europea “Appalti Pubblici Orientamenti Per I Funzionari” del 2015, nel quale è specificato che: “L'accordo quadro non è un appalto; tuttavia l'appalto per l'istituzione di un accordo quadro è sottoposto alle norme UE in materia di appalti. Gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti. Ciò non significa tuttavia che questo sia il metodo di aggiudicazione più adeguato per tutti i tipi di appalto. Per questo motivo, l'AA dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare l'accordo quadro tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione alle condizioni del mercato in questione. L'impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo”. Nel caso di specie, è emerso che l’accordo quadro risulterebbe qui utilizzato per la progettazione di opere puntuali che, ancorché non identificate e non identificabili nei documenti di gara, appaiono avere elementi non standardizzabili, posto che ogni asse viario può presentare caratteristiche tecniche differenti, da sviluppare con separata progettazione che tenga conto dello stato dei luoghi e delle relative interferenze, nonché delle caratteristiche geologiche dei terreni; elementi questi non strettamente connaturati all’istituto dell’accordo quadro. Al riguardo è stato osservato che sono state considerate unitariamente strade provinciali e strade comunali, la cui progettazione inerisce a normative tecniche differenti, dovendosi ulteriormente rilevare, a titolo meramente esemplificativo, la differenza che sussiste tra la progettazione di strade situate in territori montani ovvero in piccoli comuni con la progettazione di strade in territori prossimi al mare ovvero situate in città metropolitane. Tali incertezze non consentono agli operatori economici di formulare un’offerta seria e attendibile con la conseguente violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza e par condicio.

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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