Giurisprudenza e Prassi

RESTITUZIONE DELLE SOMME ANTICIPATE PER ESPROPRI NON UTILIZZATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Sentenza 2024

Negli accordi di programma ex art. 34 D.Lgs. n. 267/2000, le amministrazioni non possono unilateralmente imporre ai privati la realizzazione o il finanziamento di opere complementari non previste nel progetto originario, salvo espresso consenso dei privati medesimi. Inoltre, le somme versate dai soggetti attuatori a titolo di indennità di esproprio sono assistite da un vincolo di destinazione funzionale alla copertura dei soli costi ablativi; pertanto, l'eventuale differenza positiva tra l'importo anticipato e quanto effettivamente liquidato agli espropriati deve essere restituita al privato, gravando sull'amministrazione l'onere di provare la sussistenza di ulteriori costi o oneri risarcitori che giustifichino la ritenzione delle somme.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati