Giurisprudenza e Prassi
SUPERAMENTO DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER L'APERTURA DI CENTRI DI ACCOGLIENZA (11.2)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza
2026
Il parere espresso dall'ente locale nell'ambito della procedura di individuazione dei centri di accoglienza straordinaria costituisce un atto obbligatorio ma non vincolante per l'amministrazione procedente; le ragioni di dissenso legate alla sicurezza pubblica sono recessive rispetto alla competenza del Prefetto, e la clausola di salvaguardia per i comuni aderenti alla rete SAI deve ritenersi superata dal mutato quadro normativo sopravvenuto.
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