Giurisprudenza e Prassi

SUPERAMENTO DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER L'APERTURA DI CENTRI DI ACCOGLIENZA (11.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza 2026

Il parere espresso dall'ente locale nell'ambito della procedura di individuazione dei centri di accoglienza straordinaria costituisce un atto obbligatorio ma non vincolante per l'amministrazione procedente; le ragioni di dissenso legate alla sicurezza pubblica sono recessive rispetto alla competenza del Prefetto, e la clausola di salvaguardia per i comuni aderenti alla rete SAI deve ritenersi superata dal mutato quadro normativo sopravvenuto.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati