Giurisprudenza e Prassi

REGIME GENERALE DELLE ACCISE - SETTORE PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

CORTE GIUST EU SENTENZA 2021

1) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede la riscossione di un’imposta gravante sulla produzione e sull’immissione di energia elettrica nel sistema elettrico sul territorio nazionale e la cui base imponibile è costituita dall’importo complessivo dei redditi del contribuente derivanti dallo svolgimento delle attività in parola, senza prendere in considerazione il quantitativo di energia elettrica effettivamente prodotto e immesso in tale sistema.

2) L’articolo 1 e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, quest’ultimo in combinato disposto con l’articolo 2, secondo comma, lettera k), della direttiva stessa, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede la riscossione di un’imposta gravante con un’aliquota unica sulla produzione di energia elettrica e sulla sua immissione nel sistema elettrico, anche nel caso in cui tale energia elettrica sia prodotta da fonti rinnovabili, e il cui obiettivo non è tutelare l’ambiente, bensì incrementare il volume del gettito fiscale.

3) L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e gli articoli da 32 a 34 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede la riscossione di un’imposta nazionale gravante sulla produzione e sull’immissione di energia elettrica nel sistema elettrico sul territorio di uno Stato membro, nel caso in cui tale imposta non sia applicabile all’immissione, nel suddetto sistema, dell’energia elettrica prodotta negli altri Stati membri.

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