ACCETTAZIONE INTEGRALE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA – VINCOLI E LIMITI
secondo costante giurisprudenza, le offerte vanno interpretate, dal punto di vista negoziale, secondo i canoni ermeneutici fissati dagli artt. 1362 e ss. del c.c. e quindi, al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara “superandone le eventuali ambiguità o gli errori di scritturazione e di calcolo, a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto” (Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2024, n.2784).
Nel caso in esame, tale esito risulta corroborato dagli elementi messi in luce dal T.a.r. e ribaditi dalle difese dell’Amministrazione.
L’offerta tecnica dell’aggiudicataria indica espressamente le attrezzature preposte al servizio cimiteriale (n. 15 bidoni da 240 litri per la raccolta dei metalli, pag. 21; n. 20 cassonetti da 360 litri per la raccolta del verde, pag. 21; n. 10 cassonetti da 660 litri per la raccolta del verde, pag. 21; n. 1 container scarrabile da 10 mc a cielo aperto per la raccolta di inerti, pag. 22).
Tali attrezzature sono oggettivamente riferibili all’espletamento dei servizi cimiteriali in quanto trovano corrispondenza nella descrizione del DPT, costituendo pertanto elemento sintomatico in ordine alla volontà dell’aggiudicataria di impegnarsi (anche) in ordine all’espletamento di tali servizi.
Al riguardo, è irrilevante che la società non abbia espressamente indicato le ore e l’organico dedicato al servizio, poiché i requisiti prestazionali minimi previsti erano già specificati nel Disciplinare.
In ogni caso, il servizio, per come descritto nel disciplinare tecnico, non presenta quelle caratteristiche “peculiari” rimarcate dall’appellante ed è quindi verosimile che la società aggiudicataria lo abbia assimilato a quelli relativi alle altre utenze non domestiche presenti nel territorio del Comune di Sestu.
Ad ogni buon conto – tenuto conto del canone ermeneutico dell’interpretazione complessiva della volontà negoziale - il Collegio reputa che non possa considerarsi una mera clausola di stile la dichiarazione con cui l’aggiudicataria, nella domanda di partecipazione, ha espressamente manifestato la volontà di “accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara”.
La valenza negoziale di tale dichiarazione va infatti commisurata all’oggetto dell’affidamento.
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