Giurisprudenza e Prassi
Limiti accesso documentale: esclusa l'obbligatorietà di elaborazione dati richiesti
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2025
L'accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 della legge n. 241/1990 e il relativo rito speciale di cui all'art. 116 c.p.a. presuppongono che l'atto richiesto sia già stato formato e adottato dall'amministrazione che lo detiene. Qualora l'istanza implichi un'attività di aggregazione o elaborazione di dati non presenti in un documento già esistente, il diniego è legittimo, restando ferma la possibilità per la parte di sollecitare i poteri istruttori del giudice nel giudizio di merito ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

