INAPPLICABILITÀ DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE DA SOCIETÀ QUOTATE
In forza del combinato disposto degli artt. 2-bis e 5 del d.lgs. n. 33/2013, l'istituto dell'accesso civico generalizzato non trova applicazione nei confronti delle società che, ancorché svolgano attività di pubblico interesse e siano soggette alla giurisdizione della Corte dei Conti, risultino partecipate o controllate da società quotate. Tale esclusione opera in ragione della specifica deroga legislativa volta a preservare la parità competitiva dei soggetti operanti sui mercati regolamentati, prevalendo sulla natura sostanzialmente pubblica del soggetto partecipato.
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