DIRITTO DI ACCESSO: PERSONALE, NON EMULATIVO E FINALIZZATO ALLA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI
Ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990, il diritto d'accesso è riconosciuto al titolare di interesse personale, differenziato, serio e non emulativo alla conoscenza dei documenti amministrativi, in funzione della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e in correlazione alla loro cura e difesa.
Il Collegio ritiene che, nei limiti in prosieguo indicati, il ricorrente sia titolare di un interesse personale e differenziato e sussista il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione finale – diritto al mantenimento dell’aggiudicazione originaria a seguito della contestazione dell’atto di risoluzione del precedente contratto di appalto stipulato con l’Amministrazione convenuta - che la parte ricorrente intende tutelare (Cons. Stato, sez. II, 8 maggio 2023, 4590; T.A.R. Catania, sez. I, ord. coll. n. 2845/2023).
In particolare, l’istanza di accesso, nella parte in cui è rivolta ad ottenere documenti utile all’accertamento dei lavori che avrebbero dovuto essere effettuati e alle pretese modifiche progettuali intervenute a seguito della nuova aggiudicazione dell’appalto è da considerarsi funzionale a garantire la tutela giurisdizionale ex art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, ai fini dell’azione sopra indicata.
... L’istanza, invece, non va accolta nella parte in cui del tutto genericamente chiede l’accesso ad atti non specificamente individuati, dovendo la domanda essere in linea con il principio di proporzionalità e di ragionevolezza (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, n. 2318/2021; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, n. 10660/2020), ovvero ad atti con riferimento ai quali non risulta evidente il detto imprescindibile nesso di strumentalità, apparendo - per essi - l’accesso volto, piuttosto, a un controllo generalizzato; a tal riguardo, si ricorda, infatti, che “in materia di accesso agli atti amministrativi, le finalità dell'accesso devono essere dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell'istanza di ostensione e suffragate con idonea documentazione. Ciò allo scopo di consentire all'Amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta di astratta pertinenza con la situazione finale controversa, con la precisazione che deve escludersi la sufficienza di un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente o ancora instaurando poiché l'ostensione del documento passa attraverso uno scrupoloso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa” (Cons. Stato, sez. VI, n. 5015 del 2023; Cons. Stato, sez. II, n. 3160 del 2023; id., sez. VI, n. 413 del 2023).
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