Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO CIVICO - PUO' ESSERE ESERCITATO CON RIFERIMENTO AGLI ATTI DI GARA - POTESTA' DI DIFFERIMENO DELLA S.A.

TAR LAZIO SENTENZA 2022

Deve, intanto, rammentarsi che, per giurisprudenza (Consiglio di Stato , sez. III , 05/06/2019 , n. 3780), l’accesso civico può essere esercitato anche con riferimento agli atti di gara pubblica da parte di un soggetto che non ha partecipato alla procedura.

Ciò premesso, l’argomento dell’Ente circa la pendenza dei controlli implica che, ai fini della risoluzione della controversia debba analizzarsi il rapporto tra la potestà dell’Ente al differimento dell’accesso con il diritto di accesso “civico” ed “ambientale” che godono di una tutela rafforzata, non essendo prevista, ai fini del loro esercizio, la spendita di una specifica posizione di interesse (ma solo di qualificazione soggettiva, di cittadino nel primo caso e di soggetto interessato ai temi ambientali nel secondo, condizioni queste che, nel presente giudizio, vanno riconosciute in capo alla ricorrente, che ha prodotto il relativo Statuto).

Osserva il Collegio che la potestà di differimento dell’accesso agli atti di gara all’aggiudicazione definitiva, di cui all’art. 53, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016 è posto da una norma speciale che, ai fini dell’espletamento della selezione, tutela il celere, spedito e sollecito compimento dell’azione amministrativa (tanto che “le norme che regolano l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici sono definite dall’art. 53, d.lg. n. 50 del 2016, che richiama la disciplina generale di cui agli artt. 22 ss., l. 7 agosto 1990, n. 241 , ma vi aggiunge speciali e specifiche disposizioni derogatorie in punto di differimento, di limitazione e di esclusione della pretesa ostensiva” Consiglio di Stato , sez. V , 01/07/2020 , n. 4220).

Ciò induce a ritenere prevalente il differimento rispetto all’esercizio del diritto di accesso civico o ambientale, nonostante la tutela rafforzata apprestata a questi due istituti.

Il differimento, infatti, non implica una compressione se non temporanea del diritto di accesso, fondando così una condizione di giusto equilibrio tra le esigenze di speditezza e concentrazione delle procedure di gara e quelle che, in capo a soggetti non concorrenti, giustificano la trasparenza della procedura stessa (anche in funzione di un interesse generale volto al contrasto della corruzione nel settore degli appalti, cfr. Consiglio di Stato , sez. III , 05/06/2019 , n. 3780).

Invero, tenuto conto che si tratta di una istanza di accesso di soggetti che non hanno preso parte alla procedura di gara (e che quindi non hanno interesse immediato a conseguire l’aggiudicazione del servizio in luogo della concorrente selezionata), nessun pregiudizio all’esigenza di conoscenza e di trasparenza cui l’istanza è preordinata può derivare dall’indugio nell’attesa del compimento della procedura, posto che, una volta conclusa, l’Amministrazione potrà sempre rideterminarsi in esito alle eventuali osservazioni o deduzioni dell’interessata.

Deve quindi ritenersi che correttamente l’Amministrazione ha differito l’esercizio del diritto di accesso al compimento dei controlli di gara: vero è che, nell’attuale sistema normativo del codice appalti, l’aggiudicazione è essa stessa definitiva, ma ciò non esclude che, laddove l’Amministrazione l’abbia pronunciata sotto riserva di controlli, l’efficacia della stessa è posticipata (e condizionata) all’esito di questi ultimi, con la conseguenza che sul piano dell’assetto di interessi la formazione della volontà amministrativa seppur compiuta non è ancora stabile e definitiva.

Ne deriva che in presenza di una determina di aggiudicazione che ne riservi l’effetto al compimento dei controlli di legge sulle dichiarazioni rese, è legittimo il differimento dell’accesso agli atti di gara ex art. 53 del d.lgs. 50/2016 al compimento di questi ultimi.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
FORMAZIONE: Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi comp...
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. rrr) del Codice: l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di c...
DIRITTO DI ACCESSO: Ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90 si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi
DIRITTO DI ACCESSO: Ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90 si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi
DIRITTO DI ACCESSO: Ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90 si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi