Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - LIMITI DELL'APPLICABILITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Il perimetro dell’accesso, anche dell’accesso civico generalizzato, resta delimitato dalla disponibilità delle informazioni richieste, dovendosi escludere ogni qualvolta l’Amministrazione debba impegnarsi in attività eccessivamente onerose e paralizzanti dell’ordinaria attività amministrativa, contrarie al principio di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa, per la raccolta di informazioni di cui non dispone direttamente e immediatamente e che, in ogni caso, sono già pubbliche.

E’ possibile, pertanto, respingere richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro senza nulla aggiungere alle finalità di trasparenza e al diritto all’informazione dei cittadini che rappresentano la ratio dell’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 33/2016 (Consiglio di Stato sez. V, 04/01/2021, n.60).


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