OPPOSIZIONE ALL'ACCESSO AGLI ATTI: VALIDA SOLO IN CASO DI SUSSISTENZA DI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI COMPROVATI ADEGUATAMENTE
In altri termini, il nuovo codice si mantiene nel solco del pregresso assetto codicistico per cui l’offerta tecnica del concorrente si presta in via generale all’accesso (oggi semplificato., quanto ai primi cinque classificati, con l’immediata accessibilità mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica senza necessità di intermediazione di apposita istanza e apertura di relativo procedimento) proprio per il fatto di essere acquisiti in sede di gara.
Quanto invece ai dati dell’offerta tecnica costituenti segreti tecnici o commerciali, è previsto un particolare sub-procedimento (previa valutazione da parte della Stazione Appaltante sulle ragioni eventualmente poste dai concorrenti in ordine alla sussistenza di un suddetto segreto sull’offerta o su parte di essa, decisione motivata da rendere nell’ambito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione con l’applicazione di una sorta di stand-still, nel caso di ritenuta prevalenza dell’interesse alla conoscenza rispetto alle esigenze di segretezza, nelle more dell’attivazione del contenzioso di cui appresso, possibile attivazione, nell’immediatezza della comunicazione, di un giudizio contenzioso particolarmente accelerato teso a “paralizzare” eventuali decisioni ritenute lesive degli interessi alla riservatezza, dal cui esito sarebbe dipesa l’ostensibilità – o meno – dei documenti richiesti) e dunque del mantenimento di un adeguato bilanciamento laddove risultino, nell’offerta tecnica, elementi costituenti segreti tecnici o commerciali rispetto alle esigenze difensive di controparte.
Ciò però –nell’attuale come nel previgente codice- a condizione che la sussistenza di un segreto tecnico o commerciale sia adeguatamente comprovata da chi la oppone, in quanto è a fronte di ciò che, di controcanto, emerge la necessità di adeguatamente comprovare l’indispensabilità della conoscenza del dato di cui si richiede l’accesso a fini difensivi.
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