Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO DOCUMENTALE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – APPLICAZIONE ALLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA LIMITAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Per quanto qui di rilievo, i soggetti di natura privatistica soggiacciono all’applicazione del relativo regime «limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario» (art. 22, comma 1, lett. e), l. n. 241 del 1990).

Nella specie, l’appellante non contesta in tale frangente (e salvo quanto infra, nell’ambito del secondo motivo di gravame) che la U. Fiere vada considerata ai fini del regime sull’accesso documentale alla stregua di soggetto di diritto privato, e tuttavia ritiene - ai medesimi fini - che i documenti richiesti con l’istanza d’accesso non siano estranei all’attività di pubblico interesse esercitata dalla detta società, e che gli interessi a tal fine fatti valere dalla ricorrente siano anch’essi di portato pubblicistico.

Il che non è condivisibile.

I documenti oggetto d’istanza d’accesso consistono infatti, da un lato in atti degli organi sociali inerenti all’approvazione di bilanci (cfr. istanza d’accesso, sub n. 1), in documenti strategici e operativi (n. 4), in atti relativi all’attivazione di procedure per l’alienazione dei propri immobili e compendi immobiliari (n. 5 e 7), nonché all’alienazione di proprie partecipazioni in altra società e relativo immobile (n. 6); dall’altro nella documentazione “relativa all’attività compiuta da U. Fiere a fronte della dismissione delle quote di partecipazione da parte della Camera di Commercio Venezia Giulia, del Comune di (...) e al fine di liquidarne le quote” (n. 2) e nella documentazione “relativa all’attività di due diligence di natura contabile e finanziaria condotta da U. e conclusa a settembre 2020” (n. 3).

Si tratta a ben vedere di documenti che esulano, in sé, dall’attività d’interesse pubblico svolta dalla U. Fiere, riconducibile alla “organizzazione, la coordinazione e la gestione dei sistemi fieristici, espositivi, congressuali e dei servizi rivolti alla promozione e alla commercializzazione […] di beni e servizi e l’attuazione di ogni altra manifestazione di carattere economico, culturale, turistico e sportivo che possa utilmente collegarsi con l’attività fieristica”, in una prospettiva “finalizzata ad incentivare e promuovere le economie locali e valorizzare i relativi sistemi produttivi nel quadro regionale e nazionale, con particolare riguardo ai settori che caratterizzano l’economia friulana e regionale, e nel quadro estero, a quelli dell’Europa centrale ed orientale” (cfr. l’oggetto sociale desumibile dallo statuto, in atti, sub art. 4).

Ai sensi dell’art. 2-bis, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013 le società a partecipazione pubblica soggiacciono, in quanto compatibile, al regime dell’accesso civico generalizzato «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea».

Col secondo motivo la C. si duole del rigetto del ricorso nella parte relativa all’istanza d’accesso civico, rigetto fondato sull’erroneo presupposto che la documentazione richiesta fosse estranea alle attività d’interesse pubblico,

La nozione, sovrapponibile a quella di cui al citato art. 22, comma 1, lett. e), l. n. 241 del 1990, fa sì che debba concludersi anche rispetto a tale diverso titolo d’accesso per la legittimità del diniego opposto, stante la non riconducibilità dei documenti richiesti (e degli stessi interessi spesi) dall’istante ad «attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea».

Né vale il richiamare il comma 2 della medesima disposizione, che stabilisce l’assoggettamento integrale al regime di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 per le «società in controllo pubblico come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175» (analogamente, cfr. l’art. 22 d.lgs. n. 175 del 2016, che a sua volta si richiama al d.lgs. n. 33 del 2013 in ordine alla trasparenza): presupposto applicativo della norma è infatti la sussistenza di un controllo pubblico ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 175 del 2016, che si ha in capo alle «società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)», a loro volta ricondotti alla «situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile» (salva la precisazione che «Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo»).

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;