ACCESSO AGLI ATTI: VA SEMPRE RISPETTATO IL KNOW - HOW AZIENDALE
Osserva questo collegio che l’operato della Prefettura resistente costituisce legittima declinazione dei precisi limiti legali che connotano l’accesso civico, con particolare riguardo all’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 33 del 2013, secondo cui l’accesso è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. Del resto, il Giudice d’appello ha condivisibilmente osservato che l’accesso civico generalizzato, non essendo correlato ad alcuna posizione sostanziale legittimante, ben possa veicolare pretese meno incisive rispetto all’accesso documentale e, in presenza di controinteressi rilevanti, lo scrutinio di necessità e proporzionalità appaia orientato alla massimizzazione della tutela della riservatezza e della segretezza, in danno della trasparenza (Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2019, n. 1817).
Con riferimento all’offerta della controinteressata, dunque, deve darsi prevalenza – nell’ottica della tutela degli “interessi economici e commerciali” del soggetto privato – alla volontà di mantenere segreti il contenuto della stessa, in quanto espressivo del know-how dell’impresa.
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