INAMMISSIBILE L'ACCESSO AGLI ATTI PER FINALITÀ MERAMENTE PRIVATISTICHE DI RECUPERO CREDITI
L'interesse difensivo sotteso all'istanza di accesso agli atti non è sufficiente a fondare il diritto all'ostensione quando la richiesta riguarda documentazione afferente a rapporti di natura meramente privatistica dell'ente pubblico o del soggetto equiparato, operante in qualità di proprietario immobiliare su un piano di parità con i terzi. In tali casi, per l'acquisizione di atti necessari alla tutela di un diritto di credito, il rimedio idoneo è l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nell'ambito del giudizio civile pendente, non potendo lo strumento dell'accesso amministrativo surrogare le carenze istruttorie del processo ordinario.
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