ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI PER CONTO DI TERZI: NON E' NECESSARIO ALLEGARE LA DELEGA (22)
Circa lo specifico caso in cui la domanda provenga da un soggetto che si dichiara investito di potere rappresentativo, è stato condivisibilmente osservato come, al fine di dimostrare la sussistenza di tale potere, la norma (art. 5, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi») non richieda il ricorso a particolari formalità, purché siano rispettate modalità atte a garantire la provenienza del mandato rappresentativo e l’effettività del suo conferimento, condizione da ravvisare positivamente quando all’istanza di accesso è allegato il documento di riconoscimento del titolare dell’interesse ostensivo e lo stesso è espressamente richiamato nel contesto dell’istanza, giacché tale elemento documentale si rivela sufficiente ad attestare la riconducibilità della domanda di accesso alla volontà del soggetto indicato, costituendo ciò un valido mezzo di “appropriazione” dell’istanza da parte di colui nel cui interesse è stata presentata (v. Cons. Stato, Sez. III, 13 novembre 2018 n. 6410).
Nella fattispecie, l’istanza di accesso specificava in nome di chi fosse formulata la richiesta e i vari elementi identificativi del soggetto rappresentato, oltre ad essere allegata copia della carta di identità del titolare dell’interesse ostensivo, sì da integrare ciò i presupposti per la riferibilità al ricorrente della domanda di accesso rimasta inevasa e poterne dunque desumere l’ammissibilità della stessa.
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