Giurisprudenza e Prassi
ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DEL COSTRUTTORE PER ABUSI COMMESSI DOPO L'ABBANDONO DEL CANTIERE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza
2026
Ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 380/2001, la responsabilità dell'impresa costruttrice per gli abusi edilizi non può fondarsi su una mera presunzione legata alla posizione formale quando risulti provato che l'impresa abbia abbandonato il cantiere e risolto il rapporto contrattuale in epoca significativamente antecedente alla materiale esecuzione delle opere abusive, gravando sull'amministrazione l'onere di provare l'effettiva partecipazione del soggetto alla condotta sanzionata.
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