Giurisprudenza e Prassi

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PER LA DEFINIZIONE NEL MERITO DELLA CONTROVERSIA (53.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA Decreto 2024

In presenza di ragioni di urgenza connesse allo svolgimento di procedure concorsuali o selettive, il Presidente può disporre l'abbreviazione alla metà dei termini processuali ordinari, ai sensi dell'art. 53, comma 1, c.p.a., al fine di consentire la sollecita trattazione del merito del ricorso, dando atto al contempo della rinuncia della parte alle misure cautelari monocratiche precedentemente invocate.

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