Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: fornitura analoga
VALUTAZIONE DELL'ANALOGIA TRA PRESTAZIONI E DISCREZIONALITÀ TECNICA DELLA STAZIONE APPALTANTE (100.3)
In sede di verifica dei requisiti di capacità tecnico-professionale, la stazione appaltante gode di discrezionalità tecnica nel valutare l'analogia delle esperienze pregresse, la quale non deve essere intesa come identità tra prestazioni, bensì come attinenza al medesimo settore imprenditoriale o professionale, garantendo così l'affidabilità dell'operatore senza sacrificare il favor partecipationi (...)
IL CONCETTO DI FORNITURA ANALOGA PREVALE SULLA GENERICA CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE CPV (100.1)
In tema di requisiti di capacità tecnico-professionale, la nozione di 'fornitura analoga' deve essere interpretata secondo le definizioni fornite dalla lex specialis, le quali prevalgono sulla generica classificazione CPV. È legittima l'esclusione del concorrente che non dimostri una pregressa esperienza specifica su forniture tecnicamente assimilabili, specialmente quando gli elementi tecnici dis (...)
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LA NOZIONE DI FORNITURA ANALOGA NON RICHIEDE L'IDENTITÀ DELLE PRESTAZIONI PREGRESSE (107.1)
In tema di requisiti di capacità tecnica, la nozione di servizio o fornitura analoga non può essere assimilata a quella di servizio o fornitura identica, dovendosi privilegiare un'interpretazione teleologica della lex specialis che favorisca l'accesso alla gara degli operatori dotati di competenze professionali affini. Ne consegue che la fornitura di arredi per spazi pubblici polivalenti deve rite (...)
NOZIONE DI FORNITURA ANALOGA E VINCOLO ALLA CATEGORIA TECNICA DEL LOTTO (100.1)
In sede di qualificazione, la stazione appaltante può legittimamente escludere un operatore la cui esperienza pregressa, pur appartenendo formalmente al medesimo codice CPV generico della gara, non presenti caratteristiche di similarità tecnica e funzionale rispetto ai beni specifici previsti nel singolo lotto. La nozione di analogia deve essere ricavata dalla descrizione sostanziale dei requisiti (...)
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LA PROVA DEL CONFLITTO DI INTERESSI DEVE FONDARSI SU PRESUPPOSTI SPECIFICI E DOCUMENTATI (16.2)
La prova del conflitto di interessi richiede la dimostrazione di una minaccia concreta derivante da dati oggettivi riferiti alle specifiche mansioni svolte dai soggetti coinvolti, non essendo sufficiente il richiamo a posizioni formali o a generiche collaborazioni istituzionali. Nelle forniture di beni prodotte integralmente presso gli stabilimenti dell'operatore economico senza attività sul suolo (...)
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