Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Separazione poteri
OBBLIGO DI ASSORBIMENTO DEI MOTIVI DI MERITO IN CASO DI ANNULLAMENTO PER INCOMPETENZA (34.2)
Il vizio di incompetenza deve essere sempre scrutinato con priorità assoluta e, se fondato, preclude al giudice amministrativo l'esame dei motivi di merito, i quali devono essere dichiarati assorbiti. L'eventuale statuizione sul merito in presenza di un accertato vizio di incompetenza viola il principio di separazione dei poteri e il divieto per il giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi (...)
Argomenti:
ILLEGITTIMA LA LEGIFICAZIONE RETROATTIVA DI CRITERI DI RIPARTO GIÀ ANNULLATI
Sussiste il dubbio di legittimità costituzionale, per violazione del principio di separazione dei poteri e di effettività della tutela giurisdizionale, della norma legislativa che attribuisce valore di legge e portata retroattiva a criteri regolamentari già annullati con efficacia erga omnes dal giudice amministrativo, configurando una lesione del giudicato. (...)
ILLEGITTIMA LA LEGIFICAZIONE RETROATTIVA DI NORME REGOLAMENTARI GIÀ ANNULLATE DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di norme primarie che attribuiscono valore di legge a disposizioni regolamentari precedentemente annullate con efficacia erga omnes, qualora tale legificazione retroattiva avvenga senza adeguate ragioni di interesse generale e con l'effetto di determinare l'esito di controversie pendenti a favore dell'Amministraz (...)
ILLEGITTIMA LA RIVIVISCENZA RETROATTIVA DI NORME REGOLAMENTARI ANNULLATE PER VIOLAZIONE DEL PLURALISMO INFORMATIVO
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma che attribuisce valore di legge alle disposizioni regolamentari sui criteri di riparto dei contributi all'editoria locale, laddove tale legificazione operi retroattivamente su atti già annullati per violazione del pluralismo informativo, interferendo indebitamente nell'esercizio della funzione giurisd (...)

