Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Non detenzione atti
LIMITI ALL'ACCESSO DOCUMENTALE IN CASO DI DICHIARATA NON DETENZIONE DEGLI ATTI (25.2)
Ai sensi dell'art. 25, comma 2, L. n. 241/1990, il diritto di accesso è esercitabile solo verso l'amministrazione che detiene stabilmente il documento. Qualora l'ente dichiari l'indisponibilità dell'atto, non è configurabile un diritto del privato a ottenerne l'ostensione, né un potere del giudice di ordinarla, poiché l'esistenza dell'oggetto della pretesa è elemento costitutivo della fattispecie. (...)
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