Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Detenzione immobile

RESPONSABILITÀ RIMOZIONE RIFIUTI: ESCLUSA LA CURATELA SE L'AREA È DI PROPRIETÀ DI TERZI (192.3)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - Sentenza

In tema di abbandono di rifiuti, la responsabilità della curatela fallimentare ai sensi dell'art. 192, d.lgs. n. 152/2006 è ricollegata non alla posizione di avente causa del fallito, ma alla qualifica di detentore dell'immobile inquinato. Ne consegue che tale responsabilità non può essere affermata laddove i rifiuti risultino dalla pregressa attività della società fallita (subappaltatrice) ma sia (...)