Art. 76 (L) Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. si veda art. 483 cp "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico"

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile. comma introdotto dalla L. 31/2019 in vigore dal 19/11/2020 come disposto dalla L. 8/2020
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Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI ORDINE GENERALE – ONERE PA RICHIAMO SANZIONI PENALI EX ART. 48 DPR 445/2000

TAR TOSCANA SENTENZA 2012

L’assenza nella dichiarazione sostitutiva presentata per la partecipazione alle gare di appalto del richiamo all’art. 76 del d.P.R. 445/00 non è rilevante, poiche' è priva di una reale utilita' (C.d.S. V, 14 aprile 2008 n. 1665) e il precetto contenuto nell’art. 48 del medesimo d.P.R. 445/00, di inserire nei moduli delle dichiarazioni sostitutive il richiamo alle sanzioni penali stabilite in materia, incombe sulle Amministrazioni nella loro predisposizione senza che il privato debba supplire all’inadempimento di esse (T.A.R. Lazio Roma II, 26 maggio 2008 n. 5043; T.A.R. Campania Napoli I, 7 giugno 2010 n. 12674);

- l’art. 38, comma 2, del d.lgs. 163/06 rimanda, ai fini dell’attestazione dei requisiti generali di partecipazione, alle disposizioni del d.P.R. 445/00 e questo all’art. 47, comma 2, afferma che “la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”;

- trattandosi nel caso di specie di dichiarazioni rese non nell’interesse del soggetto cessato dalla carica ma dell'impresa concorrente, non è illegittimo che il legale rappresentante di quest’ultima abbia attestato i requisiti in parola con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 24 febbraio 2009 , n. 399)

TASSATIVITA' CAUSE ESCLUSIONE - INCOMPLETA DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI GENERALI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Si denunciava che le dichiarazioni sostitutive rese dalla Security mancassero sia dell’espresso riferimento alla consapevolezza delle sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 sia dell’assicurazione che il personale gia' impiegato sarebbe stato assunto alle stesse condizioni e posizioni economiche e normative. Nel caso in esame la Commissione ha ritenuto sufficienti ed idonee, con riguardo alla gara in questione, la documentazione e le dichiarazioni presentate nonche' le chiarificazioni prodotte fornendo anche l’interpretazione delle norme via via richiamate anche alla luce del principio della tassativita' delle cause di esclusione.

VERIFICA A CAMPIONE - FORMALITA' NEL RENDERE LE DICHIARAZIONI - CONSEGUENZE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

In assenza di un modulo predisposto dall'Amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 48 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla documentazione amministrativa - la dichiarazione sostitutiva firmata e presentata dal partecipante a una gara d'appalto pubblico senza la formalita' della apposizione della clausola del richiamo dell'art. 76 non determina l'esclusione dalla gara (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto che non poteva determinare l’esclusione dalla gara il fatto che una ditta, nel rendere la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, aveva omesso di inserire in essa il richiamo alle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci).

L’aggiudicazione di una gara di appalto non puo' ritenersi illegittima per il fatto che l’originario piano di sicurezza non è coerente alle modifiche del progetto esecutivo accettate dall’Amministrazione appaltante, non tenendo conto delle varianti apportate in sede progettuale da parte dell’impresa vincitrice della selezione; dall’art. 131, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si evince infatti chiaramente che la formazione di un piano di sicurezza integrativo non influisce sull’aggiudicazione definitiva, trattandosi, con ogni evidenza, di attivita' successive all’aggiudicazione e preordinate alla formazione del contratto sul quale la giurisdizione, per altro, appartiene all’Autorita' giudiziaria ordinaria.

DICHIARAZIONI MENDACI - CONSEGUENZE

AVCP PARERE 2009

Laddove la dichiarazione dovesse risultare mendace, si applicherebbe in ogni caso la normativa penale di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000 e del codice penale, seppur non richiamata. Tale orientamento, peraltro, si pone nel senso di favorire la piu' ampia partecipazione delle ditte, superando eccessivi formalismi che limiterebbero la concorrenza.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dalla societa' A.. Gara per la fornitura n. 20 autoveicoli fuoristrada 4X4 per le esigenze delle colonne mobili regionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Importo: 50.000,00. S.A.: Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE - ALLEGAZIONE CARTA D'IDENTITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Il consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (per una recente applicazione cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3651), al quale il Collegio aderisce, attribuisce alla produzione della copia del documento di identita' il valore di elemento costitutivo della fattispecie descritta dall’art. 38 del d.P.R. n. 445.2000. E’ stato, infatti, evidenziato che nella previsione di cui al combinato disposto degli art. 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, d.P.R. n. 445.2000, l'allegazione della copia fotostatica, sia pure non autenticata, del documento di identita' dell'interessato vale a conferire legale autenticita' alla sua sottoscrizione apposta in calce a una istanza o a una dichiarazione, e non rappresenta un vuoto formalismo ma semmai si configura come l'elemento della fattispecie normativa diretto a comprovare, oltre alle generalita' del dichiarante, l'imprescindibile nesso di imputabilita' soggettiva della dichiarazione a una determinata persona fisica. Peraltro, il rispetto delle prescrizioni previste dal citato art. 38 d.P.R. n. 445.2000 assume rilevanza anche ai fini delle responsabilita' cui va incontro il dichiarante in caso di dichiarazioni false. Al riguardo, si osserva come la condotta tipica, penalmente sanzionata, sia esclusivamente quella tassativamente delineata dal combinato disposto della previsione codicistica e dell'art. 76 d.p.r. n. 445.2000, tal che nessuna responsabilita' penale potra' mai sorgere qualora il dichiarante, pur avendo sottoscritto una falsa attestazione, non abbia tuttavia rispettato le forme stabilite dagli artt. 47 e 38 del d.P.R. n. 445.2000, tra le quali rientra essenzialmente l'adempimento consistente nell'onere di unire alla dichiarazione la copia fotostatica del documento di identita'. Da cio' deriva che l'effetto di "certificazione" di quanto affermato dal privato puo' scaturire da una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio nei soli casi in cui essa, laddove mendace, sia astrattamente suscettibile di condurre alla punizione del dichiarante a norma dell'art. 483 c.p., ovverosia sia idonea a garantire, attraverso quel minimo ineludibile di formalita' rappresentato dalla produzione della copia del documento di identita', la provenienza soggettiva. Nelle dichiarazioni sostitutive dunque il collegamento esistente tra il profilo dell'efficacia amministrativa dell'attestazione proveniente dal cittadino e quello della responsabilita' penale del dichiarante si presenta come assolutamente inscindibile, giacche' l'impegno consapevolmente assunto dal privato a "dire il vero" costituisce l'architrave che regge l'intera costruzione giuridica degli specifici istituti di semplificazione: è evidente infatti che, in questa parte, il sistema amministrativo collasserebbe laddove l'ordinamento non presidiasse il rispetto di tale "patto" di reciproca e leale collaborazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione con adeguate sanzioni, anche di natura penale.

Chiarito il principio di diritto, il Collegio ritiene di aderire all’indirizzo giurisprudenziale che rifugge da "un formalismo senza scopo" e sostiene la conformita' alla lettera dell’art. 38 d.p.r. n. 445.2000 (e la rispondenza alla finalita' dallo stesso perseguita), nel caso in cui venga inserito una sola copia fotostatica del documento di identita' nella busta contenente la documentazione amministrativa, giacche' questo elemento (come anche una dichiarazione con firma autenticata) è sufficiente alla identificazione del rappresentante che ha reso le dichiarazioni sostitutive, e ad "instaurare un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilita' personale del sottoscrittore", nella specie – come detto – perfettamente identificabile (cfr. la recentissima Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2008, n. 949).

Ne' a sovvertire tale quadro interpretativo puo' essere invocata – come fa l’appellante – la disciplina di gara (con riguardo alle dichiarazioni di cui all’art. 12, punto III e IV): in primo luogo perche' si tratta di prescrizioni di gara ambigue o plurivoche (con la conseguenza che risulta inconfigurabile rispetto ad esse qualsiasi onere di impugnazione del bando a carico dell’originaria ricorrente) in quanto non affermano con necessaria chiarezza che ogni dichiarazione doveva essere accompagnata da una fotocopia del documento d’identita'; in secondo luogo perchè, per la regola della massima partecipazione in tema di gare, in virtu' del principio del favor partecipationis le clausole del bando richieste a pena di esclusione devono essere chiare e puntuali e appunto, in caso di oscurita' o non chiarezza, devono essere interpretate nel modo meno restrittivo (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1665; Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3417; Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2006, n. 4222; Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2005, n. 5194).

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRIVE DEL RIFERIMENTO ALLE SANZIONI PENALI

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2008

Non è necessaria quanto ai requisiti di natura personale la presentazione di una pluralita' di dichiarazioni autocertificative resa in nome proprio da parte di tutti i rappresentanti legali e direttori tecnici dell’impresa; un simile adempimento, non espressamente richiesto, nè dal disciplinare nè dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006, non contribuirebbe alla semplificazione dei procedimenti amministrativi che costituisce il principale obiettivo del DPR 445/2000 e potrebbe in taluni casi rivelarsi particolarmente oneroso in fase di presentazione della domanda di partecipazione. Ed, infatti, quanto viene richiesto è la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, senza specificazione che consentano di circoscrivere il richiamo al solo art. 46, escludendo l’art. 47. In altre parole, non vi è dubbio che, come afferma parte ricorrente, i requisiti di idoneita' morale di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38 cit., debbano essere posseduti dalle persone fisiche, legali rappresentanti delle imprese, perchè solo agli individui possono far capo, cosi' come rimane fermo che, in ipotesi di aggiudicazione, la verifica dei requisiti va effettuata con riferimento a ciascuno dei soggetti persone fisiche contemplati (cosi' come effettuato, con esito positivo, dalla stazione appaltante nel caso di specie) ma non è esatto ritenere che essi soli, personalmente, siano abilitati a documentarlo, in quanto l’art. 47, comma 2, DPR 445/2000 prevede che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' “resa nell’interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”.

Nè persuadono le ulteriori censure secondo le quali le dichiarazioni sostitutive non potrebbero essere idonee perchè troppo generiche e perchè prive del riferimento alle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.

Non è prescritto ad substantiam l’espresso richiamo nella dichiarazione sostitutiva all’art. 76 DPR 445/00 e alle sanzioni penali ivi contemplate, che, del resto, non sono ricollegate all’uso di formule sacramentali, sussistendo anche in mancanza di esse la responsabilita' penale di chi dichiari il falso. Nelle dichiarazioni presentate si specifica che esse venivano rese ai sensi del DPR 445/2000 ed il contesto professionale lascia supporre la consapevolezza del tipo di atto compilato, mentre nessuna norma sanziona con la nullita' la dichiarazione che non specifichi la consapevolezza della responsabilita' anche penale assunta.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRIVE DEL RICHIAMO ALLE SANZIONI PENALI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

Considerato che il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara o di concorso puo' avere rilievo, anche ai fini dell’esclusione di un concorrente da una selezione pubblica, esclusivamente nel caso in cui risponda ad esigenze pratiche di certezza e celerita' ed effettivamente garantisca l’imparzialita' dell’azione amministrativa e la parita' di condizioni tra i concorrenti, l’ordinamento rifugge dai formalismi inutili, specie quando le loro conseguenze sono produttive di un effetto negativo, per di piu' grave come la restrizione della competizione in una gara pubblica.

Deve quindi ritenersi la illegittimita' di una clausola del bando che contenga l’obbligo di corredare della specifica formula in contestazione la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445 del 2000, secondo la quale "nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate", atteso che “si tratta, com’è palese dal significato proprio delle parole (…) di precetto posto a carico della Amministrazione in sede di predisposizione dei moduli, di fronte al cui inadempimento non è affatto stabilito che debba supplire spontaneamente il privato” (cosi', testualmente, la decisione n. 1665 del 2008 ). Per conseguenza, la dichiarazione sostitutiva resta valida anche in mancanza della specifica formulazione di cui all’art. 48 del citato decreto presidenziale da apporsi alla dichiarazione sostitutiva e che – per il principio utile per inutile non vitiatur - quest’assenza non è causa di esclusione dalla gara, nonostante che una siffatta conseguenza sia espressamente comminata dalla lex specialis di gara, visto che la invocazione contenuta nella formulazione dell’art. 48 citato “nulla aggiunge e nulla sottrae alla conoscenza delle norme penali puntuali che colpiscono quel tipo di falso e dunque all’operativita' effettiva delle disposizioni che saranno valutate congrue circa le false dichiarazioni” (cosi', ancora, la decisione n. 1665 del 2008 sopra citata).

RICORSO INCIDENTALE E RICORSO PRINCIPALE - DISAMINA

TAR LOMBARDIA SENTENZA 2008

Si conferma il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa per il quale, premesso che l’esame del ricorso incidentale postula di regola la previa delibazione di fondatezza del ricorso principale, è doverosa l'inversione logica e cronologica della disamina da parte del giudice dei due rimedi impugnatori allorche' un eventuale accoglimento del ricorso incidentale risulti pregiudizialmente ostativa (per profili di rito o di merito) ad un eventuale accoglimento del ricorso principale.

DICHIARAZIONI PRIVE DEL RICHIAMO ALL'ART. 76 DPR 445/00 - CONSEGUENZE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

E’ legittima l’esclusione dalla gara del partecipante per la mancanza, nella dichiarazione dell’esplicito richiamo – richiesto dal bando - all’art. 76 d.P.R. nr. 445 del 2000: infatti, la concorrente nella predetta dichiarazione aveva solo genericamente affermato di essere “…consapevole delle sanzioni penali previste per le falsita' in atti e dichiarazioni mendaci”.