Art. 71 (R) Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L) modificato dall’art. 264 del DL 34/2020 in vigore dal 19/5/2020

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R) modificato dalla L. 120/2020 in vigore dal 15-09-2020, di conversione del DL 76/2020
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Giurisprudenza e Prassi

COMMISSIONE - ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ DI QUANTO DICHIARATO NELL’OFFERTA TECNICA

ANAC DELIBERA 2019

E’ legittima la richiesta da parte della commissione di di documentazione a comprova di quanto autodichiarato dall’operatore economico nell’offerta tecnica e la decurtazione del punteggio precedentemente assegnato, a seguito del riscontro che il bene offerto non possiede le caratteristiche previste dal disciplinare per il conseguimento di un certo punteggio.

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da…– Affidamento dei servizi di facchinaggio, traslochi e magazzinaggio per le esigenze dei Reparti amministrati dal Quartier Generale della Guardia di Finanza di Roma – Lotto 1- Importo a base di gara: euro 368.852,46 - S.A.: Quartier Generale della Guardia di Finanza.

CONSULTAZIONE DIRETTA DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CASELLARIO (SIC)

MIN GIUSTIZIA CIRCOLARE 2013

Richiesta attivazione procedura per la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) ai sensi dell’art. 39 d.p.r. 313/2002

FORMALITA' - PRESENTAZIONE DOCUMENTO D'IDENTITA' SCADUTO

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2010

Qualora il partecipante alla gara di appalto abbia allegato un documento di identita' non in corso di validita', in applicazione dell'art. 45, comma 3, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) gli stati, le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subi'to variazioni dalla data del rilascio. Posto, peraltro, che tale dichiarazione esplica la funzione di assicurare la paternita' della dichiarazione, la sua mancanza costituisce mera irregolarita', l'art. 71, comma 3, stesso d.P.R. n. 445 del 2000 prevedendo, infatti, che “qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili di ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione d [ia] notizia all'interessato di tale irregolarita'”, dopo di che “questi [sara'] tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione [e solo] in mancanza il procedimento non [avra'] seguito”.

Da quanto precede discende che deve ritenersi illegittima l'esclusione dalla gara di appalto (e, per lo stesso e reciproco ordine di ragioni, priva di fondamento la richiesta di esclusione rinveniente, anche in sede giudiziale, da soggetto controinteressato) di un concorrente che abbia prodotto un documento scaduto quando l'Amministrazione competente a ricevere la documentazione non abbia invitato a regolarizzare la domanda e non vi siano elementi tali da provare la falsita' (in tali sensi, da ultimo, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 28 luglio 2009, n. 837; in senso conforme, Cons. Stato , sez. V, 11 novembre 2004, n. 7339; addirittura piu' netta e risoluta la posizione di Cons. giust. amm. Sicilia, 3 giugno 2009, n. 130, decisamente nel senso che “ai fini della validita' dell'istanza, in quanto prodotta in conformita' alle prescrizioni di cui agli art. 21, comma 1, e 38, comma 3 d.P.R. n. 445 del 2000, è necessario che la medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identita', non occorrendo all'uopo che il documento medesimo sia valido, potendo anche consentirsi la produzione di un documento scaduto”).

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE - VERIDICITA' - SANZIONI APPLICABILI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

In base all’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo A), applicabile anche alle procedure di aggiudicazione (ai sensi del successivo art. 77-bis), le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Gli effetti negativi derivanti dal successivo art. 75 dello stesso decreto si producono quindi, a maggior ragione, nel caso – come quello in esame – in cui l’amministrazione abbia, non il fondato dubbio, ma la certezza della falsita' della dichiarazione resa dal privato, avendo in precedenza acquisito al proprio patrimonio informativo la relativa prova documentale. Al cospetto di tale situazione la Provincia avrebbe manifestamente violato il principio di non aggravamento qualora avesse disposto – siccome preteso dall'appellante - un’apposita istruttoria sul punto: siffatto controllo invero non avrebbe potuto avere un esito difforme da quello gia' eseguito.

In ordine alla pretesa illegittimita' della richiesta di presentare il certificato dei carichi pendenti è poi dirimente osservare, sul piano processuale, che il bando di gara - che imponeva l’obbligo per le imprese partecipanti di produrre detto certificato o una dichiarazione sostitutiva - non è stato impugnato dall’appellante e, dunque, a fronte della maturata inoppugnabilita' in parte qua dell’atto inditivo, non puo' venire in rilievo l’invocazione dell’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999.

In sede di gara pubblica, quindi, la sanzione dell'incameramento della cauzione prevista dall'art. 10, comma 1, L. 109/1994 è applicabile per il dato formale dell'inadempimento rispetto ai doveri di lealta' nelle trattative.

La escussione della cauzione, il cui scopo è liquidare in via forfetaria il danno subito dalla stazione appaltante per omessa stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario provvisorio, riguarda non solo l'assenza della capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di questi, ma anche tutti i casi in cui abbia prodotto dichiarazioni non confermate dal successivo riscontro della relativa documentazione o abbia effettuato false dichiarazioni.

In caso di difformita' tra le dichiarazioni rese da un concorrente in una gara di appalto, risultato poi aggiudicatario, e la prova del relativo contenuto, l'art. 10 comma 1 quater, L. 109/1994 prevede come conseguenze automatiche l'esclusione dalla gara, l'escussione della cauzione e la segnalazione alla Autorita' di Vigilanza sui Lavori Pubblici.” (Cons. St., sez. IV, 7 giugno 2005, n. 2933).

A tale orientamento esegetico, che trova riscontri nelle determinazioni dell’Autorita' di settore (si veda la determinazione dell'Autorita' di vigilanza dei lavori pubblici n.10/2002 del 29 maggio 2002), il Collegio reputa di dover aderire.

Proprio questa lettura del paradigma legislativo giustifica d'altronde la legittimita' dell'art. 27, comma 2, lett. r), s) e t), del D.M. 20 gennaio 2000, n. 34, in base al quale le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di comunicare al casellario informatico tutti i provvedimenti di esclusione adottati, tutte le eventuali falsita' nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara nonche' tutte le altre notizie ritenute utili ai fini della tenuta del casellario.

AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA REQUISITI - AVVALIMENTO ALLEGATO IIB

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2009

Il ricorso all’autocertificazione presuppone sempre la possibilita' ovvero, a seconda delle ipotesi, la doverosita' di controlli a riscontro di quanto dichiarato dall’interessato. L’art. 48 del d.lgs. 163/2006 è espressione, in questo senso, di un principio generale dell’azione amministrativa che trova conferma specifica nell’art. 71 d.p.r. 445/2000 in tema di controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai privati alla p.a.

Il favor partecipationis, pur costituendo un condivisibile principio di carattere generale, non valga tuttavia a sovvertire le regole impositive che prescrivono un livello minimo di capacita' per la partecipazione agli appalti. Tale esigenza è particolarmente impellente al cospetto di un raggruppamento temporaneo orizzontale, nel quale tutti gli operatori economici concorrono all'esecuzione della medesima prestazione oggetto di appalto e nel quale, percio', i requisiti di capacita' tecnica ed economica debbono essere posseduti da ciascuna impresa in ATI quanto meno in una misura minima giuridicamente apprezzabile, non essendo sufficiente il possesso (ovvero la prova del possesso) di tali requisiti unicamente da parte di una sola delle imprese riunite (v. Tar Campania, Napoli, I, n. 13437/2008). Trattandosi di una procedura di gara per un appalto ricompreso nell’allegato II B al Codice dei contratti (per il quale l’art. 20 non fa rinvio all’art. 49) va ritenuta, di contro, l’applicabilità in ogni caso dei principi di cui all’art. 27 d.lgs. 163/2006, al lume della disciplina comunitaria sull’avvalimento, istituto in un primo tempo elaborato in via pretoria dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, circoscrivendone inizialmente l’applicazione all’interno o comunque nell’ambito del gruppi di imprese (cfr. causa C-389/92, Ballast Nedam Groep I; 18 dicembre 1997, causa C-5/97 Ballast Nedam Groep II) ed in seguito codificato dal legislatore comunitario ed in ultimo generalizzato attraverso le direttive 17-18/2004/CE aventi sul punto immediata efficacia precettiva (Tar Puglia, Lecce, sez. II, n. 1674/2007). In forza di tali direttive l’avvalimento costituisce oramai un principio generale che permette al concorrente di provare i requisiti di capacità richiesti avvalendosi di quelli di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi (ed anche qualora le due imprese, avvalente ed avvalsa, siano partecipanti dello stesso raggruppamento temporaneo di imprese), purché dimostri alla stazione appaltante di disporre delle risorse necessarie (v. artt. 47 e 48 direttiva 2004/18/CE).

Neppure può essere posta in dubbio la possibilità che l’avvalimento trovi applicazione anche in mancanza di alcuna indicazione (confermativa o restrittiva) espressamente riportata dal bando, avendo le norme comunitarie, in virtù della loro primazia e portata precettiva, un'efficacia integrativa automatica delle previsioni del bando di gara, anche laddove non vi sia un espresso richiamo, per cui l'assenza di espresse previsioni nella lex specialis di gara non costituisce affatto motivo di impedimento al suo utilizzo, ma al contrario legittima i concorrenti a far uso della facoltà prevista dalla norma nella sua più ampia portata (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. VIII, n. 10271/2007).

RICORSO INCIDENTALE E RICORSO PRINCIPALE - DISAMINA

TAR LOMBARDIA SENTENZA 2008

Si conferma il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa per il quale, premesso che l’esame del ricorso incidentale postula di regola la previa delibazione di fondatezza del ricorso principale, è doverosa l'inversione logica e cronologica della disamina da parte del giudice dei due rimedi impugnatori allorche' un eventuale accoglimento del ricorso incidentale risulti pregiudizialmente ostativa (per profili di rito o di merito) ad un eventuale accoglimento del ricorso principale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

AVCP PARERE 2008

Nel caso in cui sussistano problemi di effettuazione di dichiarazioni e di produzione documentale in gara, in relazione a soggetti cessati in carica, il legale rappresentante dell’impresa ha il potere/dovere di rendere le predette dichiarazioni, secondo quanto previsto dall’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Nel caso specifico, l’Autorità ha riconosciuto la possibilità a favore del legale rappresentante di effettuare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel caso in cui i soggetti cessati siano divenuti irreperibili per l’impresa ovvero deceduti.

In ordine a quest’ultime evenienze, ha ritenuto che il legale rappresentante possa rilasciare, "per quanto a propria conoscenza", specifica dichiarazione in ordine alla non sussistenza di sentenze definitive di condanna nei riguardi dei suddetti soggetti, con conseguente obbligo per la stazione appaltante di effettuare le relative verifiche presso le competenti autorità, ai sensi del disposto di cui all’art. 71, comma 1 del DPR 445/2000.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal C.S.I.C. s.r.l. – “Lavori di urbanizzazione primaria dell’area circostante il palazzetto dello Sport in via Ilio – 2 ° stralcio esecutivo”. S.A. U.I.P.A. Comune di T..

FALSA DICHIARAZIONE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2007

La revoca dell’aggiudicazione provvisoria avviene in base al combinato disposto degli artt. 71 e 75 del DPR 445/2000 per la non veridicità delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni, non venendo qui in rilievo il controllo a campione di cui all’art. 10 comma 1 quater della legge n. 109/1994; che l’escussione della cauzione è diretta conseguenza della mancata stipula del contratto per fatto dell’aggiudicatario, che la segnalazione all’Autorità di Vigilanza è obbligatoria ai sensi dell’art. 27 comma 2 lett.t del DPR n. 34/2000.

FATTURATO - DICHIARAZIONE FALSA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Accertata la falsità della dichiarazione, riguardante il fatturato, la conseguenza è necessariamente quella della esclusione dell’interessato dal beneficio accordato e non quella della mera correzione del dato correttamente accertato. La “decadenza dal beneficio conseguito” per effetto della falsa dichiarazione, di cui all’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000 riguarderebbe non solo la perdita del punteggio riguardante la dichiarazione ma anche la collocazione nella graduatoria. Infatti, ex articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, la facoltà di regolarizzazione o rettifica delle dichiarazioni incomplete prevista dalla norma non riguarda la diversa ipotesi di dichiarazioni non veritiere nel loro contenuto.

AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI: Le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43;