Art. 38 (L - R) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.(L)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (R) comma così sostituito dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 in vigore dal 01/01/2006 e poi successivamente modificato dal DLgs 235/2010 in vigore dal 25/01/2011

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) comma così modificato dal DLgs 235/2010 in vigore dal 25/01/2011

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonche' per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi puo' essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalita' di cui al presente articolo. comma introdotto dal DLgs 235/2010 in vigore dal 25/01/2011
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Giurisprudenza e Prassi

LEX SPECIALIS - MERI FORMALISMI - NON MOTIVI DI ESCLUSIONE

TAR SICILIA CT SENTENZA 2023

La previsione contenuta nell’avviso risulta semplicemente incongrua in relazione alle concrete modalità previste dalla disciplina che regolava la selezione quanto alla trasmissione della domanda di partecipazione (in formato digitale, per l’appunto, anche se a seguito di apposita scansione della domanda originariamente cartacea).

Depongono in favore di tale conclusione, tra l'altro, le affermazioni giurisprudenziali in materia di procedure di evidenza pubblica, ove tra l'altro, come osservato dalla ricorrente, il rigore delle forme è persino più accentuato rispetto a quanto previsto in tema di selezioni per l’accesso all’impiego presso la Pubblica Amministrazione.

Sul punto, può, ad esempio, farsi menzione di quanto affermato nella sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, II, 25 giugno 2019, n. 3506, in cui è stato precisato che, in sede di procedimenti ad evidenza pubblica, la mancata sottoscrizione di ogni pagina di un documento, allorché questi riporti comunque in calce una firma regolarmente apposta, non toglie valore al documento medesimo, né autorizza dubbi sulla provenienza e sulla manifestazione di volontà da esso recata, se il difetto di firma in ogni singola pagina non generi incertezza circa la provenienza del documento (sul punto, cfr. anche T.A.R. Puglia, Bari, I, 7 settembre 2018, n.1212; Consiglio di Stato, V, n. 5552/2017; Consiglio di Stato, V, 20 aprile 2012, n. 2317; Consiglio di Stato, VI, 18 settembre 2013, n. 4663).

E’ stato anche affermato nella decisione del Consiglio di Stato, IV, 20 febbraio 2014, n. 802, che non costituisce causa di esclusione da una procedura di gara la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica in ogni sua pagina, quando possa agevolmente verificarsi la riferibilità al concorrente delle dichiarazioni e degli impegni previsti dall'offerta, dovendo trovare applicazione il principio di strumentalità delle forme).

Nella decisione del T.A.R. Lombardia, II, 23 marzo 2011, n. 461, è stato, altresì, evidenziato che la clausola che imponga la presentazione del capitolato sottoscritto costituisce "un'inutile duplicazione e, quindi, un aggravio ingiustificato del procedimento", in quanto le esigenze sottese alla (omessa) sottoscrizione "pagina per pagina" del capitolato speciale d'appalto, sono comunque soddisfatte dalla specifica dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - di presa visione e accettazione integrale e incondizionata di tutte le disposizioni contenute negli atti di gara.

In altri termini, come si evince dalle pronunce che sono state indicate, la disciplina che regola le selezioni (per l’affidamento dei contratti o per l’accesso all’impiego) non può contemplare previsioni sprovviste di un’effettiva giustificazione razionale e che si traducano in meri formalismi, come sarebbe, appunto, nel caso in esame se si ritenesse che un documento ormai unico ed unitario - in quanto scansionato e trasmesso in formato digitale - dovesse, tuttavia, a pena di esclusione, essere sottoscritto in ogni singola pagina nell’originale cartaceo, sebbene, a seguito della digitalizzazione e della trasmissione digitale, il documento risultasse ormai (materialmente) inscindibile e l’assunzione di paternità e di responsabilità (quanto alle dichiarazioni in esso contenute) emergesse, per tale ragione, dalla semplice sottoscrizione in calce.

Oltre a tali osservazioni di principio, occorre aggiungere che nel caso di specie l’Amministrazione ha espressamente violato la previsione di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, nonché del richiamato art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005 - con specifico riferimento alle domande per la partecipazione a selezioni o concorsi - il cui primo comma, lettera c), consente la presentazione in via telematica della domanda con la semplice sottoscrizione e il deposito di una copia del documento di identità (circostanze pienamente sussistenti nella specie), e anche del successivo art. 39 del citato D.P.R. n. 445/2000 per ciò che attiene alla dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà contenute nella domanda.

Può, infine, osservarsi che nel caso di specie non veniva in rilievo una vera e propria (integrale) assenza di un documento contemplato come indispensabile ai fini della partecipazione alla procedura, ma una semplice incompletezza - secondo quanto ritenuto, peraltro erroneamente, dalla parte resistente - di un atto comunque prodotto dalla candidata, sicché nulla sembrava ostare, in subordine, all’esercizio del soccorso istruttorio da parte dell’Amministrazione.

MANCATA ALLEGAZIONE DOCUMENTO IDENTITA' DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - SOCCORSO ISTRUTTORIO - NON AMMESSO

TAR SARDEGNA CA SENTENZA 2022

Una volta chiarito che i partecipanti alla gara erano tenuti ad allegare alla domanda e alle dichiarazioni una copia del documento d’identità, deve anche escludersi, per quanto si dirà di seguito, che la stazione appaltante, a fronte del mancato rispetto di tale adempimento da parte di V., avesse il dovere di attivare nei suoi confronti la procedura di soccorso istruttorio, analogamente - secondo quanto dedotto dalla ricorrente - a quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 con riguardo alle “carenze di qualsiasi elemento formale della domanda” e, in particolare, ai casi di “mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica”.

Sul punto, la giurisprudenza consolidata, che il Collegio condivide, ha chiarito che l’assenza della copia fotostatica del documento di identità che deve essere allegata alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in sede di gara, non determina una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l’impresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione. È quindi legittima l’esclusione dalla gara del concorrente che non ha allegato alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da unire all’offerta tecnica per attestarne un requisito, la copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, trattandosi di omissione che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non poteva essere sanata con il soccorso istruttorio (T.A.R. Sicilia – Catania, n. 341/2021; T.A.R. Abruzzo - L’Aquila, Sez. I, n. 275/2019; C.d.S., Sez. V, n. 4959/2018; id., n. 1739/2012).

L’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore dell’istanza e della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell’art. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire – in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, volta ad alleggerire gli oneri di allegazione documentale in capo alle parti private nei rapporti con la pubblica amministrazione – legale autenticità alla sottoscrizione apposta e giuridica esistenza ed efficacia all’autocertificazione.

Si tratta, pertanto, di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l’unità della fotocopia del documento di identità e della istanza (o della dichiarazione sostitutiva), un collegamento tra l’istanza (o la dichiarazione) e il documento, nonché a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta (ex multis, cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4959/2018, cit.; id., n. 1739/2012, cit.; C.d.S., Sez. VI, n. 2579/2011; id., n. 3442/2009; C.d.S., Sez. V, n. 5761/2007; id., n. 2333/2007; T.A.R. Trieste – Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 228/2020).

Va quindi ribadito che le dichiarazioni sostitutive, per la loro giuridica esistenza ed efficacia, presuppongono, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione del legale rappresentante del dichiarante, resa in presenza di un dipendente addetto, ovvero, come sarebbe stato necessario nella fattispecie di cui è causa, l’allegazione di copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento del sottoscrittore (C.d.S., Sez. V, n. 5677/2003). L’omessa allegazione del documento non integra una mera irregolarità della dichiarazione sostitutiva, come tale suscettibile di emenda (C.d.S., Sez. V, n. 2479/2006; id., n. 5677/2003), in quanto la dichiarazione che si presenta difforme dal modello tipico delineato dagli artt. 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 non si presta a quella valutazione di efficacia che sola le consente di sostituire il documento pubblico, in ragione della mancata instaurazione di un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore che comporta la radicale improduttività di qualunque effetto giuridico di certezza.

In altri termini, l’allegazione della fotocopia di un documento di identità costituisce un elemento essenziale, in ossequio alla ratio della norma di asseverare, anche ai fini dell’assunzione di responsabilità, la provenienza delle dichiarazioni rese; viene in rilievo, nella sostanza, un minimo ineludibile di formalità, di cui la legge pretende l’osservanza a fronte dell’evidente semplificazione delle procedure. Tale adempimento, che all’evidenza richiede uno sforzo minimo e un sacrificio irrisorio e non seriamente apprezzabile da parte dell’interessato (a maggior ragione se si tratta di un operatore economico professionale, come nel caso di specie), lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 1739/2012, cit.), configurandosi, nella previsione ex art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, quale elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare (per di più, con la valenza di monito, per il dichiarante, delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni false) non soltanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva dell’istanza (o dichiarazione) a una determinata persona fisica (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 8927/2007): tale istanza (o dichiarazione), solo se formata a norma degli artt. 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, diviene un documento avente lo stesso valore giuridico di un “atto di notorietà”, in guisa tale che la mancata allegazione del documento di identità rende del tutto nulle e inefficaci le dichiarazioni sostitutive allegate alla domanda di partecipazione (non sanabili in alcun caso e certo non con le regole del soccorso istruttorio in materia di appalti), le quali devono considerarsi come del tutto omesse, ossia in violazione di legge e del bando (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 2481/2019).

D’altra parte, la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente non può ritenersi del tutto pertinente rispetto al caso di specie. Si tratta, infatti: i) di pronunce concernenti vicende, differenti da quella oggetto del presente giudizio, nelle quali un documento era stato allegato, seppure scaduto (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, n. 97/2015; T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I, n. 254/2016), rispetto alle quali parte della giurisprudenza ammette la possibilità di regolarizzazione, per effetto di una semplice dichiarazione proveniente dalla parte stessa circa la mancata variazione dei dati risultanti dal documento esibito, in applicazione della regola generale in materia di dichiarazioni sostitutive, contenuta nell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, secondo cui “qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità”, a seguito della quale “questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione”; ii) di una pronuncia (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, n. 9536/2017, peraltro rimasta isolata) relativa a un caso in cui il concorrente non aveva prodotto il documento di identità a corredo dell’offerta economica, rispetto alla quale, tuttavia, lo stesso T.A.R. ha affermato che “la dichiarazione prodotta nella fattispecie non può ritenersi una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445 del 2000”.

In definitiva deve concludersi, quindi, che la stazione appaltante ha correttamente escluso dalla gara la società V.


MANCATA ALLEGAZIONE DOCUMENTO IDENTITA' - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA -ESCLUSIONE LEGITTIMA

TAR SARDEGNA SENTENZA 2022

Nessun dubbio, quindi, sul fatto che i concorrenti, secondo quanto prescritto dalla lex specialis e in ossequio alla disciplina di cui al d.P.R. n. 445/2000, risultavano tenuti ad allegare alla domanda e alle dichiarazioni sostitutive la copia del documento d’identità del legale rappresentante.

2.1.4. Né può dirsi che la lettera d’invito sia nulla in parte qua per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. La ricorrente, infatti, non è stata esclusa per una causa di esclusione introdotta ex novo dalla lex specialis, bensì perché la sua domanda e le sue dichiarazioni, in quanto non corredate - come imposto dal d.P.R. n. 445/2000 - da un documento d’identità del suo legale rappresentante, sono state intese come non rese, ossia tamquam non essent.

2.1.5. Una volta chiarito che i partecipanti alla gara erano tenuti ad allegare alla domanda e alle dichiarazioni una copia del documento d’identità, deve anche escludersi, per quanto si dirà di seguito, che la stazione appaltante, a fronte del mancato rispetto di tale adempimento da parte di Volotea, avesse il dovere di attivare nei suoi confronti la procedura di soccorso istruttorio, analogamente - secondo quanto dedotto dalla ricorrente - a quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 con riguardo alle “carenze di qualsiasi elemento formale della domanda” e, in particolare, ai casi di “mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica”.

Sul punto, la giurisprudenza consolidata, che il Collegio condivide, ha chiarito che l’assenza della copia fotostatica del documento di identità che deve essere allegata alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in sede di gara, non determina una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l’impresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione. È quindi legittima l’esclusione dalla gara del concorrente che non ha allegato alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da unire all’offerta tecnica per attestarne un requisito, la copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, trattandosi di omissione che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non poteva essere sanata con il soccorso istruttorio (T.A.R. Sicilia – Catania, n. 341/2021; T.A.R. Abruzzo - L’Aquila, Sez. I, n. 275/2019; C.d.S., Sez. V, n. 4959/2018; id., n. 1739/2012).

L’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore dell’istanza e della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell’art. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire – in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, volta ad alleggerire gli oneri di allegazione documentale in capo alle parti private nei rapporti con la pubblica amministrazione – legale autenticità alla sottoscrizione apposta e giuridica esistenza ed efficacia all’autocertificazione.

Si tratta, pertanto, di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l’unità della fotocopia del documento di identità e della istanza (o della dichiarazione sostitutiva), un collegamento tra l’istanza (o la dichiarazione) e il documento, nonché a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta (ex multis, cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4959/2018, cit.; id., n. 1739/2012, cit.; C.d.S., Sez. VI, n. 2579/2011; id., n. 3442/2009; C.d.S., Sez. V, n. 5761/2007; id., n. 2333/2007; T.A.R. Trieste – Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 228/2020).

Va quindi ribadito che le dichiarazioni sostitutive, per la loro giuridica esistenza ed efficacia, presuppongono, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione del legale rappresentante del dichiarante, resa in presenza di un dipendente addetto, ovvero, come sarebbe stato necessario nella fattispecie di cui è causa, l’allegazione di copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento del sottoscrittore (C.d.S., Sez. V, n. 5677/2003). L’omessa allegazione del documento non integra una mera irregolarità della dichiarazione sostitutiva, come tale suscettibile di emenda (C.d.S., Sez. V, n. 2479/2006; id., n. 5677/2003), in quanto la dichiarazione che si presenta difforme dal modello tipico delineato dagli artt. 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 non si presta a quella valutazione di efficacia che sola le consente di sostituire il documento pubblico, in ragione della mancata instaurazione di un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore che comporta la radicale improduttività di qualunque effetto giuridico di certezza.

In altri termini, l’allegazione della fotocopia di un documento di identità costituisce un elemento essenziale, in ossequio alla ratio della norma di asseverare, anche ai fini dell’assunzione di responsabilità, la provenienza delle dichiarazioni rese; viene in rilievo, nella sostanza, un minimo ineludibile di formalità, di cui la legge pretende l’osservanza a fronte dell’evidente semplificazione delle procedure. Tale adempimento, che all’evidenza richiede uno sforzo minimo e un sacrificio irrisorio e non seriamente apprezzabile da parte dell’interessato (a maggior ragione se si tratta di un operatore economico professionale, come nel caso di specie), lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 1739/2012, cit.), configurandosi, nella previsione ex art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, quale elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare (per di più, con la valenza di monito, per il dichiarante, delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni false) non soltanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva dell’istanza (o dichiarazione) a una determinata persona fisica (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 8927/2007): tale istanza (o dichiarazione), solo se formata a norma degli artt. 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, diviene un documento avente lo stesso valore giuridico di un “atto di notorietà”, in guisa tale che la mancata allegazione del documento di identità rende del tutto nulle e inefficaci le dichiarazioni sostitutive allegate alla domanda di partecipazione (non sanabili in alcun caso e certo non con le regole del soccorso istruttorio in materia di appalti), le quali devono considerarsi come del tutto omesse, ossia in violazione di legge e del bando (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 2481/2019).

2.1.6. D’altra parte, la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente non può ritenersi del tutto pertinente rispetto al caso di specie. Si tratta, infatti: i) di pronunce concernenti vicende, differenti da quella oggetto del presente giudizio, nelle quali un documento era stato allegato, seppure scaduto (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, n. 97/2015; T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I, n. 254/2016), rispetto alle quali parte della giurisprudenza ammette la possibilità di regolarizzazione, per effetto di una semplice dichiarazione proveniente dalla parte stessa circa la mancata variazione dei dati risultanti dal documento esibito, in applicazione della regola generale in materia di dichiarazioni sostitutive, contenuta nell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, secondo cui “qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità”, a seguito della quale “questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione”; ii) di una pronuncia (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, n. 9536/2017, peraltro rimasta isolata) relativa a un caso in cui il concorrente non aveva prodotto il documento di identità a corredo dell’offerta economica, rispetto al quale, tuttavia, lo stesso T.A.R. ha affermato che “la dichiarazione prodotta nella fattispecie non può ritenersi una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445 del 2000”.



FIRMA AUTOGRAFA ANZICHÉ FIRMA DIGITALE – EQUIPOLLENZA DELLA SOTTOSCRIZIONE

ANAC DELIBERA 2020

Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Comune di Amatrice - Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. previa pubblicazione di avvio per manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’attività di Pianificazione Attuativa connessa agli interventi di Ricostruzione nel centro storico di Amatrice Capoluogo - Importo a base di gara: Euro 133.814,37 – S.A.: Comune di Amatrice.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 82/2005, non costituisce motivo di esclusione la presentazione della manifestazione di interesse e delle dichiarazioni richieste dalla lex specialis con sottoscrizione avente effetti equipollenti alla firma digitale, come la sottoscrizione autografa corredata da documento di identità del dichiarante (fattispecie relativa alla presentazione di dichiarazioni con firma autografa anziché con firma digitale richiesta nell’avviso pubblico). In questo caso, infatti, la funzione della sottoscrizione di rendere riferibile l’atto al suo autore e di fargli assumere le responsabilità connesse a quanto dichiarato è stata assolta.

Il Consiglio ritiene, nei termini di cui in motivazione, che: - ai sensi del combinato dell’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 82/2005, non è legittima l’esclusione degli operatori economici che abbiano presentato le dichiarazioni e la documentazione richieste dalla lex specialis con sottoscrizione avente effetti equipollenti alla firma digitale, come la sottoscrizione autografa corredata da documento di identità del dichiarante.

TRASMISSIONE DOCUMENTI PER VIA TELEMATICA - INSUFFICIENTE L'INVIO TRAMITE PEC

TAR LAZIO SENTENZA 2019

Non può essere seguita la ricorrente ove sostiene che non era necessaria la firma digitale, dato che l’istanza era stata inviata tramite PEC, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 7 marzo 2005, 19 n. 82. Si deve invece convenire con l’Amministrazione che la normativa richiamata non trova applicazione nel caso di specie, dato che la denuncia non era stata trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata dei proprietari - che costituisce una condizione di validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni l’art. 65, comma 1, lett. c-bis), del D.Lgs. 82/2005 - bensì dalla casella PEC del loro legale, sicchè era necessario “convalidarne” la provenienza apponendovi la firma digitale dei diretti interessati.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SENZA ALLEGAZIONE DELLA CARTA D'IDENTITA' - EFFETTI (83.9)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2018

L’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell'art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire – in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione – legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione.

Si tratta pertanto di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l’unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta (ex multis, Cons. Stato, VI, 2 maggio 2011, n. 2579; VI, 4 giugno 2009, n. 3442; V, 7 novembre 2007, n. 5761; 11 maggio 2007, n. 2333).

L'assenza della copia fotostatica del documento di identità non determina, pertanto, una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l'impresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione.

INVIO TELEMATICO ISTANZA CON AUTENTICAZIONE TRAMITE SPID

TAR LAZIO RM SENTENZA 2018

Sulla base del combinato disposto dell’art. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’art. 65 del d.lgs. n. 82 del 2005 (c.d. codice dell’amministrazione digitale), infatti, è possibile concludere nel senso che l’invio telematico di un’istanza alla pubblica amministrazione può tenere luogo dell’istanza inviata con le modalità tradizionali (ossia, sottoscritta con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento) solo in presenza degli adempimenti indicati dalle richiamate disposizioni. In particolare, a norma dell’art. 38, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le istanze inviate per via telematica “sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”, norma quest’ultima che, al comma 1, lett. c (nella formulazione vigente ratione temporis), riconosceva validità a dette istanze “quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”: a sua volta, l’art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 indicava, quali strumenti di identificazione, la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, “purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio”, ovvero l’apposito “sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID)”, mentre, dal canto suo, l’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000 prevede che “La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica”. La ricorrente non ha addotto la conformità dell’invio “tempestivo” della documentazione ad uno dei modelli tipici previsti dalle disposizioni innanzi riportate, con conseguente correttezza dell’assunto del Gestore circa la tardività della formalizzazione dell’istanza necessaria ai fini dell’avvio del procedimento (cfr., ancora, la sent. n. 8204 del 2017 di questa Sezione).

SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA – SOTTOSCRIZIONE FOTOCOPIA D.I. – INVIO TELEMATICO

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2018

la domanda in parola risulta regolarmente firmata dalla candidata, mentre la copia della carta di identità ad essa allegata non risulta recare la richiesta sottoscrizione della candidata medesima;

- ebbene nonostante la comminatoria della sanzione espulsiva contenuta nel citato art. 4, comma 2, dell’avviso di selezione, tale omissione non era suscettibile di infirmare la domanda di partecipazione (…) e quindi, di comportare l’automatica esclusione di quest’ultima dalla competizione;

- in questo senso, milita, innanzitutto, il tenore del comb. disp. artt. 38, comma 2, del d.p.r. n. 445/2000 (“Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni … sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”) e 65, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 82/2005 (“Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica sono valide … se … sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità”), il quale si limita a imporre la sottoscrizione dell’istanza telematica e l’allegazione (e non anche la sottoscrizione) della copia del documento di identità dell’istante;

- a fronte di una simile previsione normativa, e, quindi, in rapporto alle esigenze da essa presidiate (di certezza circa la provenienza dell’istanza e l’identità del soggetto proponente), che già sono assicurate dalla firma apposta in calce alla domanda e dall’allegazione della copia del documento di identità dell’istante, si rivela irragionevole e sproporzionato l’ulteriore onere partecipativo di sottoscrizione di quest’ultima;

- a quanto sopra si aggiunga che la circolare esplicativo-interpretativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010 (“Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della p.e.c.”) ha chiarito che “l'inoltro tramite posta certificata … è già sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta … non si rinviene in alcun modo nella normativa vigente in tema di concorsi la necessità di una presentazione dell'istanza con le modalità qualificate” di cui all’art. 65, comma 1, lett. a, b e c, del d.lgs. n. 82/2005, “fermo restando che qualora utilizzate dal candidato sono senz'altro da considerare valide da parte dell'amministrazione”;

- anche sulla scorta di tali direttive ermeneutiche, TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 167/2018 ha ritenuto illegittimo il bando di concorso, “laddove preclude l’ammissibilità delle domande, in quanto prive di firma (digitale o sulla copia scansionate dei documenti allegati), ancorché presentate da un candidato a mezzo p.e.c., con casella di posta intestata allo stesso mittente”; e ciò, in quanto l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma;

COMPROVA REQUISITI - DIFETTO REQUISITI DI FORMA - EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2014

Il difetto dei requisiti di forma inficia la documentazione prodotta, anche se nella fattispecie in esame potesse essere considerata ammissibile la autenticazione del privato, non essendo a tal fine sufficiente la mera apposizione sulle copie prodotte della dizione “copie conformi” in mancanza non solo del rispetto delle modalità di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000, puntualmente richiamato dal primo comma dell’art. 47, ma anche delle puntuali indicazioni contenute nella richiesta dell’amministrazione appaltante del 19 settembre 2011 (dichiarazione impegnativa dell’interessato circa la conformità della copia prodotta all’originale in possesso della pubblica amministrazione; prova dell’avvenuta presentazione o dell’avvenuto deposito dell’originale all’ufficio competente; indicazione dell’ufficio che detiene l’originale).

SOTTOSCRIZIONE CAPITOLATO - DOVERE DI SOCCORSO - LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

La stazione appaltante ha correttamente esercitato il potere di soccorso al fine di consentire l’integrazione dell’adempimento effettuato dall’impresa mediante l’apposizione della sigla in ogni pagina e l’apposizione del sigillo accompagnato dalla firma estesa in calce all’atto e, per altro verso, la sanzione dell’esclusione risulta sproporzionata in quanto le esigenze sottese alla sottoscrizione "pagina per pagina" del capitolato speciale d'appalto, sono comunque soddisfatte dalla specifica dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - di presa visione e accettazione integrale e incondizionata di tutte le disposizioni contenute negli atti di gara.

MANCATA SOTTOSCRIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

Se il modello di autocertificazione non è sottoscritto, il medesimo non ha nessun significato, non solo giuridico, ma neanche logico, dato che ne viene meno la stessa riconoscibilita' esteriore come forma di autocertificazione, per cui si configura l'ipotesi di omessa presentazione di un atto (cfr. Cons. St., sez. V., sent. n. 621/1997).

OMESSA ALLEGAZIONE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

Nelle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici l'allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dall'art. 38, c. 3, t.u. 28 dicembre 2000, n. 445, è un adempimento inderogabile atto a conferire, in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, legale autenticita' alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione, e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione. Si tratta quindi di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l'unita' costituita dalla fotocopia del documento di identita' e dalla dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento, e a comprovare, oltre alle generalita' del dichiarante, l'imputabilita' soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta. D'altra parte, è noto quanto sia consolidato l'insegnamento giurisprudenziale relativo all'istituto del c.d. dovere di soccorso codificato dall'art. 46 d.lgs. n. 163/2006, per cui l'omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione non puo' essere considerata alla stregua di un'irregolarita' sanabile, e, quindi, non ne è permessa l'integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali. E cio' tanto piu' quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall'ambiguita' di clausole della legge di gara.

CARENZA SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

L'art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000 prevede che: "Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono […] sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore".

E' palese evidente, quindi, che in assenza di sottoscrizione la dichiarazione sostitutiva non produce effetti perche' risulta priva di un elemento essenziale.

Non si tratta, in definitiva, di una semplice dichiarazione incompleta: la mancanza della sottoscrizione, anche se relativa solo al secondo dei due fogli di cui essa si compone, rende la dichiarazione presentata inimputabile e dunque totalmente inidonea ad attestare le circostanze in essa menzionate. Con riferimento a tali attestazioni, quindi, essa la dichiarazione deve considerarsi mancante e tale, pertanto, da determinare l'esclusione dalla gara.

DICHIARAZIONI - ALLEGAZIONE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO - DIVIETO ECCESSIVI FORMALISMI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2013

L'allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell'art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire, in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, legale autenticita' alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione, trattandosi di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l'unita' della fotocopia sostitutiva del documento di identita' e della dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalita' del dichiarante, l'imputabilita' soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta (ex multis, Consiglio di Stato sez.V: 26marzo 2012, n. 1739; Cons. St. Sez. VI, 2.5.2011, n. 2579; 4.6.2009, n. 3442; Sez. V, 7.11.2007, n. 5761; 11.5.2007, n. 2333).

Ritenuto, tuttavia, indiscussa l'importanza dell'allegazione del documento d'identita' alla dichiarazione sostituiva, che il Collegio aderisce a quella giurisprudenza che ritiene che la formalita' prescritta dall'articolo 38 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 non debba essere tramutata in un formalismo senza scopo, esigendo che piu' dichiarazioni rese dalla stessa persona in un medesimo procedimento e facenti parte di un medesimo insieme probatorio (inserite in una stessa busta, contenente la "documentazione amministrativa" per la gara), debbano necessariamente essere accompagnate, ciascuna, da una copia del documento (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 25/2006; TAR Napoli, sez. VIII, 5.9.2012, n. 3744), tenuto conto, nella specie, che nella busta in cui erano i documenti mancanti di fotocopia del documento di identita' era comunque inclusa una fotocopia di tale documento.

MANCATA ALLEGAZIONE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ALL'OFFERTA ECONOMICA - EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è concorde nell’affermare che, in presenza di un’espressa prescrizione, contenuta nella lex specialis di gara e posta a pena di esclusione, di allegare all’offerta economica copia del documento di identita' dei sottoscrittori, è legittima l’esclusione pronunciata per mancata presentazione della copia del documento di identita'; e cio' anche se le copie dei documenti di identita' dei sottoscrittori siano state prodotte nella – diversa - busta A contenente la documentazione amministrativa, stante il chiaro ed inequivoco disposto della lex specialis, che la stazione appaltante è tenuta ad applicare senza alcuna possibilita' sia di valutare discrezionalmente la rilevanza dell’adempimento, sia di richiedere l’integrazione documentale; ne' la stessa prescrizione si risolve in un mero formalismo, perche' è diretta a ricondurre incontrovertibilmente al suo autore la sottoscrizione della piu' importante delle dichiarazioni di volonta' che intervengono nella procedura concorsuale; infine, la clausola non puo' ritenersi ne' illogica ne' sproporzionata, perche' trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di soddisfare un interesse apprezzabile dell’amministrazione, dando certezza in ordine alla provenienza della dichiarazione, e nel contempo si limita ad imporre ai partecipanti uno sforzo minimo, proporzionato rispetto all’interesse pubblico perseguito (cfr. Cons. St., sez. VI, 24 gennaio 2011 n. 478 e 27 aprile 2011 n. 2478, nonche' sez. V, 23 novembre 2010 n. 8151).

PLURALITÀ DICHIARAZIONI - ALLEGAZIONE DI UN'UNICA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

AVCP PARERE 2012

L'allegazione della copia fotostatica del documento d'identita' alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazioni, costituisce un fondamentale onere del sottoscrittore, conferendo legale autenticita' alla sua sottoscrizione, e comprova l'imprescindibile nesso di imputabilita' soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica; tuttavia questa prescrizione di carattere formale deve essere applicata verificando se nel contesto dei singoli casi lo scopo della normativa non sia comunque raggiunto, evitando interpretazioni che in concreto possano risultare di sproporzionato e percio' inutile rigore, venendo con cio' a ledere, per converso, l'altresi' rilevante principio della massima partecipazione alle procedure competitive (In tal senso cfr. CdS, sezione VI, sent.22 ottobre 2010, n.7608).

Nel caso in esame, come osservato dalla stessa Stazione Appaltante, le dichiarazioni sostitutive del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relative al Sig. G.F., amministratore unico e direttore tecnico dell'impresa aggiudicataria, risultavano inserite in un'unica busta, quella relativa appunto alla documentazione, nella quale era comunque presente una copia del documento di riconoscimento del sig. G.F., in qualita' di sottoscrittore delle plurime autodichiarazioni presentate.

Ne consegue che puo' trovare applicazione l'orientamento, del tutto condivisibile, della giurisprudenza amministrativa sul punto, (correttamente richiamata, peraltro, anche dalla Stazione Appaltante) secondo cui "Una pluralita' di dichiarazioni, vergate in uno stesso foglio o piu' fogli ma inserite in una unica busta, possono essere corredate da una unica copia del documento perche' l'unicita' della busta consente di riferire la copia del documento ad ogni dichiarazione, sicchè per ognuna di esse sussistono i due elementi cui è riconnessa l'assunzione di responsabilita' penale e, quindi, la garanzia della provenienza e della veridicita' della dichiarazione stessa" (cfr. Tar Puglia Lecce, Sez. III, n. 2357 del 29 ottobre 2009).

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di S. – Procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza e completamento del complesso parrocchiale S. Antonio Abate" – Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso – Importo a base d'asta: € 319.090,90 – S.A.: Comune di S.

OFFERTA ECONOMICA: ALLEGAZIONE DOCUMENTO D’IDENTITA’

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2012

L’art. 46 comma 1-bis del Dlgs. 163/2006 da un lato elenca le tipologie di cause di esclusione ammissibili (violazione di legge e in particolare delle prescrizioni del codice e del regolamento dei contratti pubblici, omissioni che determinano incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, assenza del requisito dell'integrita' del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione, altre irregolarita' relative alla chiusura dei plichi che possano in concreto pregiudicare la segretezza delle offerte), e dall'altro colpisce con la sanzione della nullita' le clausole della lex specialis che introducano ulteriori ipotesi di esclusione

E’ verosimile che la stazione appaltante chiedendo una sottoscrizione leggibile e la fotocopia del documento di identita' intendesse evitare dubbi e contestazioni sulla provenienza dell'offerta economica. Questo è un obiettivo per se legittimo e certamente perseguibile applicando in via analogica l'art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, pur essendo tale norma riferita in via diretta alle istanze e alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' e non alle dichiarazioni di volonta' negoziali a cui appartiene l'offerta economica;

Tuttavia l'utilizzo delle semplificazioni del DPR 445/2000 puo' avvenire unicamente in bonam partem, ossia a vantaggio del concorrente e ai fini della conservazione dell'offerta economica. La stazione appaltante è infatti legittimata a sanzionare con l'esclusione soltanto l'incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta. Non puo' quindi essere perseguito il risultato della certezza assoluta (con aggravio di adempimenti e formalismi) ma solo quello della ragionevole certezza, che è sufficiente a evitare l'incertezza assoluta;

Nello specifico la ragionevole certezza sulla provenienza dell'offerta economica è assicurata da una pluralita' di fattori, e in particolare dall'inserimento della busta n. 2 nello stesso plico contenente la busta n. 1, dalla presenza in quest'ultima della fotocopia del documento di identita' del soggetto che ha sottoscritto la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive, dall'apertura del plico e delle buste in seduta pubblica. Ulteriori adempimenti e garanzie sono superflui: tale superfluita' è innocua se i concorrenti decidono spontaneamente di sottostare agli ulteriori formalismi, ma è illegittima, per sproporzione manifesta rispetto alle esigenze di ordinato svolgimento della gara, se imposta a pena di esclusione.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE - ALLEGAZIONE COPIA DOCUMENTO IDENTITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Per giurisprudenza consolidata (..) le dichiarazioni sostitutive di certificazione richiedono l'allegazione della copia del documento di identita', quale elemento essenziale per il perfezionamento della dichiarazione medesima, consentendo di comprovare non solo le generalita' del dichiarante, ma anche la riferibilita' della dichiarazione stessa al soggetto dichiarante (vedi ex multis C.d.S. n. 478/2011 e n. 3690/2009).

OFFERTA ECONOMICA E ALLEGAZIONE DOCUMENTO D'IDENTITA'

AVCP PARERE 2011

Nella fattispecie in esame occorre tenere in debito conto che la stazione appaltante, nella prescrizione della lex specialis, in applicazione della quale ha disposto l’esclusione dalla gara della impresa odierna istante, ha richiesto espressamente un aggravio formale ai concorrenti, estendendo erroneamente ed ingiustificatamente all’offerta economica la disciplina prevista dal legislatore nell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 per le sole istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre alla pubblica amministrazione. Invero, “l’obbligo di allegazione del documento di identita' stabilito dalla richiamata normativa non sussiste per le dichiarazioni di volonta' di natura negoziale, qual è l’offerta, atteso che i dati identificativi di chi la sottoscrive non influiscono sulla valutazione della stessa” (si veda, in proposito, la deliberazione di questa Autorita' del 19 luglio 2007, n. 255).

Ne discende che l’allegazione del documento di identita' si traduce in una formalita' eccessiva e superflua quando viene estesa alla parte economica dell’offerta, sia perche' quest’ultima non ha valore giuridico di “autocertificazione” ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sia perche' l’allegazione di copia del documento di identita' è gia' stata prescritta dal disciplinare di gara all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa, ed è stato previsto l’inserimento sia di tale busta sia di quella contenente l’offerta economica in un unico plico generale, e per tutti e tre i plichi è stato prescritto che dovranno essere sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, sicche' risulta scongiurata ogni incertezza sull’attribuibilita' delle dichiarazioni e degli altri atti ivi acclusi (cfr., per una fattispecie del tutto analoga: TAR Puglia, Bari, Sez. I, 21 maggio 2010, n. 1972).

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’Impresa B. S.r.l. – “Procedura aperta per la fornitura di uno scuolabus per trasporto alunni della scuola dell’obbligo e materna con obbligo di ritiro in permuta o per rottamazione di due scuolabus usati” – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso – Importo a base d’asta: euro 90.000,00 – S.A.: Comune di San A. (C.).

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE - ALLEGAZIONE COPIA DOCUMENTO IDENTITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

L'allegazione della copia fotostatica del documento di identita', lungi dall’essere un mero formalismo, viene ad assumere il valore di onere necessario per il sottoscrittore, al fine di conferire legale autenticita' al suo scritto. Si è in presenza, infatti, di una fattispecie normativa complessa che, ponendo a carico dell’interessato un minimo obbligo documentale, consente allo stesso da un lato, di comprovare le generalita' del dichiarante, e dall’altro, di permettere l’imputabilita' soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 478).

Dal punto di vista della questione qui in scrutinio, tale secondo aspetto, quello della riconducibilita' alla parte del contenuto degli atti prodotti, appare del tutto dirimente, atteso che, in assenza dell’allegazione al testo della dichiarazione sostitutiva rilasciata di un valido documento di identita', viene meno proprio il nesso tra dichiarazione e soggetto a cui attribuirla. È quindi corretto affermare, come ha fatto icasticamente il T.A.R., che soltanto se formata a norma degli artt. 38 e 47 del D.P.R. citato, la dichiarazione sostitutiva e' un documento con lo stesso valore giuridico di un atto di notorieta'. In mancanza di tale adempimento, viene meno la stessa riconducibilita' dell’atto ad una qualsivoglia persona fisica e, consequenzialmente, alla persona giuridica da questi eventualmente rappresentata.

Sulla scorta di tali constatazioni, deve quindi ritenersi che la mancata allegazione della copia del documento di identita' del sottoscrittore ha messo l’atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, rendendo cioè del tutto inutile la produzione della documentazione per la partecipazione alla gara.

In questo senso, la mancata previsione di una sanzione espulsiva espressa, ragione sulla quale viene fondato il ricorso in appello, appare elemento inconferente. Infatti, come si evince dalla ricostruzione appena operata, venendo a mancare la riconducibilita' ad uno dei soggetti dell’ordinamento, ne viene a mancare anche l’attribuibilita' dell’intento partecipativo. Per travasare il detto concetto nella struttura procedimentale, non si è in presenza di un soggetto da espellere dalla gara, quanto piuttosto di accertare che esiste un’entita' che alla gara non ha nemmeno partecipato, pur avendo depositato atti e documenti.

Non vi è quindi alcuna necessita' di una sanzione espressa, trattandosi di conseguenza derivante ex lege dal mancato rispetto delle disposizioni cogenti in tema di documentazione amministrativa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - NON NECESSARIA LA SOTTOSCRIZIONE IN OGNI PAGINA

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2011

Quanto alla lamentata inidoneita' certificativa della dichiarazione sostitutiva priva di sottoscrizione su ogni pagina, il Collegio osserva, infatti, che la giurisprudenza dominante afferma l’ammissibilita' di tale modalita', sostenendo che “ si tratta di una lettura corretta delle regole che governano l'utilizzo da parte del privato degli strumenti semplificatori appunto rappresentati dalle dichiarazioni sostitutive (di certificati e di atti di notorieta'), poiche' coerente con la stessa intima ratio del sistema di norme che è quella di favorire il cittadino nei rapporti con l'apparato pubblico senza caricarlo di adempimenti e prescrizioni che risulterebbero meramente formali” (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 6043/2004). E’ stato piu' volte ribadito, infatti, che l’obbligo di sottoscrizione su ogni pagina non si rinviene ne' nell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, ne' in altre parti del testo normativo e, inoltre, che non risponde all'esigenza di evitare dichiarazioni mendaci dal momento che l'amministrazione destinataria e utilizzatrice delle stesse ha sempre la possibilita' di verificarne l'esattezza e la veridicita'.

Quanto alla lamentata mancanza della data sulla dichiarazione, il Collegio si limita, invece, ad osservare che, nel caso di specie, tale circostanza appare irrilevante e comunque non in grado di determinare l’invalidita' dell’atto, atteso che il riferimento temporale puo' essere individuato nella data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e che l’invalidita' è correlata unicamente alla mancanza dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo cui esso è diretto, tra i quali non puo' certo annoverarsi la data.

FORMALITA' - PRESENTAZIONE DOCUMENTO D'IDENTITA' SCADUTO

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2010

Qualora il partecipante alla gara di appalto abbia allegato un documento di identita' non in corso di validita', in applicazione dell'art. 45, comma 3, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) gli stati, le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subi'to variazioni dalla data del rilascio. Posto, peraltro, che tale dichiarazione esplica la funzione di assicurare la paternita' della dichiarazione, la sua mancanza costituisce mera irregolarita', l'art. 71, comma 3, stesso d.P.R. n. 445 del 2000 prevedendo, infatti, che “qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili di ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione d [ia] notizia all'interessato di tale irregolarita'”, dopo di che “questi [sara'] tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione [e solo] in mancanza il procedimento non [avra'] seguito”.

Da quanto precede discende che deve ritenersi illegittima l'esclusione dalla gara di appalto (e, per lo stesso e reciproco ordine di ragioni, priva di fondamento la richiesta di esclusione rinveniente, anche in sede giudiziale, da soggetto controinteressato) di un concorrente che abbia prodotto un documento scaduto quando l'Amministrazione competente a ricevere la documentazione non abbia invitato a regolarizzare la domanda e non vi siano elementi tali da provare la falsita' (in tali sensi, da ultimo, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 28 luglio 2009, n. 837; in senso conforme, Cons. Stato , sez. V, 11 novembre 2004, n. 7339; addirittura piu' netta e risoluta la posizione di Cons. giust. amm. Sicilia, 3 giugno 2009, n. 130, decisamente nel senso che “ai fini della validita' dell'istanza, in quanto prodotta in conformita' alle prescrizioni di cui agli art. 21, comma 1, e 38, comma 3 d.P.R. n. 445 del 2000, è necessario che la medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identita', non occorrendo all'uopo che il documento medesimo sia valido, potendo anche consentirsi la produzione di un documento scaduto”).

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE - COPIA DOCUMENTO IDENTITA'

TAR VENETO VE SENTENZA 2010

L’allegazione di copia del documento di identita' deve consentire - attraverso la verifica dei dati anagrafici, non della conformita' delle rispettive sottoscrizioni (giacchè la sottoscrizione del documento di identita' è priva di valenza ai fini dell’identificazione del soggetto: cfr. il combinato disposto dagli artt. 38, III comma e 1, I comma, lett. “d” del DPR n. 445/00) – prima di tutto di attribuire la dichiarazione ad una persona fisica, e, poi, di identificare esattamente il soggetto sottoscrittore.

Cio' precisato, la circostanza che la patente fosse stata allegata in un’unica facciata non ha inciso in alcun modo sulla validita' della dichiarazione presentata in nome e per conto dell’impresa ausiliaria, ne' sulla completezza della documentazione presentata da quest’ultima. Ancorchè composta da una sola facciata, invero, la copia allegata della patente reca sia la fotografia, sia tutti i dati anagrafici della titolare, consentendo cosi' di accertare senza alcun dubbio l’identita' e le generalita' della dichiarante, e conseguentemente di attribuire la paternita' della dichiarazione cui è allegata.

D’altro canto, se è pur vero che la patente si compone di due facciate, è altresi' vero che sulla seconda di queste, ovvero sul retro, non vi è alcuna informazione utile al controllo del contenuto delle dichiarazioni, atteso che la firma ivi apposta non costituisce - per quanto sopra accennato - elemento utile all’identificazione del soggetto sottoscrittore (TAR Palermo, 18.12.2009 n. 2054).

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE CON ALLEGAZIONE CARTA D'IDENTITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

Gli articoli 38, comma 3, e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000 dispongono rispettivamente che “3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.” e che “1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38.”.

E’ indubbio che ai sensi di questa normativa “l’allegazione della copia fotostatica del documento di identita'…costituisce un fondamentale onere del sottoscrittore, conferendo legale autenticita' alla sua sottoscrizione e configurandosi come elemento della fattispecie normativa diretta a comprovare, oltre alle generalita' del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilita' soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4420 del 2009), trattandosi percio' di un caso di “forma essenziale stabilita dalla legge” (Cons. Stato, Sez. V, n. 3690 del 2009).

Il Collegio ritiene pero' che questa, pure essenziale, prescrizione di carattere formale deve essere applicata verificando se nel contesto dei singoli casi lo scopo della normativa non sia comunque raggiunto, evitando interpretazioni che in concreto possano risultare di sproporzionato e percio' inutile rigore, venendo con cio' a ledere, per converso, l’altresi' rilevante principio della massima partecipazione alle procedure competitive.

MODELLO DICHIARAZIONE ART. 38 D.LGS. 163/2006 CON OMISSIONE DI ALCUNE LETTERE DEL COMMA 1 - EFFETTI

AVCP PARERE 2010

Dagli atti emerge che la “Domanda di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445” avrebbe dovuto essere redatta “preferibilmente” in conformita' al modello All. 1 (punto 1 del disciplinare di gara) e che, in base a quanto stabilito dal disciplinare di gara e riprodotto dal suddetto modello, i concorrenti avrebbero dovuto dichiarare, tra l’altro, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche previste all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del D.Lgs. n. 163/2006 (punto 1, lett. a) del disciplinare di gara e punto a) del modello All.1) […].

Sotto questo profilo, […] è richiesta l’attestazione da parte dei partecipanti dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del primo comma dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006, e non anche dei requisiti di cui alle successive lettere m-bis), m-ter) ed m-quater).

Al riguardo, si puo' discutere della legittimita' della lex specialis in contrasto con quanto stabilito nel Codice dei contratti pubblici, tuttavia non puo' non tenersi in debito conto che l’omessa menzione in tutti i documenti di gara predisposti dalla stazione appaltante della necessita' di attestare anche i requisiti di cui alle suddette lettere m-bis), m-ter) ed m-quater) […], costituisce un comportamento equivoco in grado di trarre in errore i concorrenti.

Tale equivocita' del proprio comportamento è stata, peraltro, riconosciuta dallo stesso Comune, che ha dichiarato di aver ritenuto opportuno non escludere le diverse imprese che si erano attenute a cio' che era stato richiesto dal disciplinare e dal modello All. 1, nel rispetto del principio della massima partecipazione e concorrenza.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006, presentata dalla A. S.r.l. – Lavori di riqualificazione della via Nazionale – Importo a base d’asta € 311.676,16 – S.A.: Comune B (NU).

MANCATA ALLEGAZIONE DOCUMENTO IDENTITA' - OFFERTA ECONOMICA

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2010

Ove le istanze o le dichiarazioni cui allegare il documento di identita' siano rese dalla stessa persona in un medesimo procedimento e fanno parte di un medesimo insieme probatorio, non è necessario che siano accompagnate, ciascuna, da una fotocopia del documento di identita', altrimenti la formalita' prescritta dall’art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 si tramuterebbe in un formalismo senza scopo (cfr. TAR Sardegna, n. 457/2008). In tal senso è anche il parere espresso dall’Autorita' della vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (deliberazione n. 256/2007) in cui si puntualizza che la mancata allegazione del documento d’identita' all’offerta economica non puo' essere motivo di esclusione: il riferimento dell’Autorita' è ad un orientamento giurisprudenziale che consente addirittura la sanatoria, a mezzo integrazione postuma, nelle ipotesi di omessa allegazione della copia del documento di identita', sul presupposto che la mancata allegazione alla dichiarazione sostitutiva di un atto di notorieta' sottoscritta dal dichiarante della copia del documento di identita' del sottoscrittore, da rendersi ai sensi dell’art. 38 comma 3 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 455, non comporta la nullita' della dichiarazione stessa, piuttosto rappresentata un esempio tipo di regolarizzazione successiva, attenendo detta regolarizzazione non al contenuto del documento, ma solo alla garanzia della sua provenienza, dimodoche' non viene implicata alcuna lesione del principio della par condicio dei concorrenti.

DOCUMENTO IDENTITA' - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE - CAUSA DI ESCLUSIONE

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2009

Le autocertificazioni previste dall'art. 38, 3° comma, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 necessitano, per la loro giuridica esistenza ed efficacia, della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa dichiarante, resa in presenza di un agente addetto, ovvero dell'allegazione di copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento del sottoscrittore; quest’ultimo obbligo è inderogabile in ragione della sua introduzione quale forma di semplificazione, con la conseguenza che l'allegazione della copia fotostatica del documento di identita' non rappresenta un vuoto formalismo, ma costituisce fondamentale elemento della fattispecie normativa diretta: 1) a comprovare, oltre alle generalita' del dichiarante, l'imprescindibile nesso di imputabilita' soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica; 2) a garantire, attraverso l'assunzione di responsabilita' penale, la veridicita' della dichiarazione.

Una pluralita' di dichiarazioni, vergate in uno stesso foglio o piu' fogli ma inserite in una unica busta, possono essere corredate da una unica copia del documento perche' l'unicita' della busta consente di riferire la copia del documento ad ogni dichiarazione, sicchè per ognuna di esse sussistono i due elementi cui è riconnessa l'assunzione di responsabilita' penale e, quindi, la garanzia della provenienza e della veridicita' della dichiarazione stessa.

Se, invece, le dichiarazioni sono inserite in piu' buste, viene meno il legame fisico che consente di riferire a tutte la copia del documento di identita' inserito in una delle buste, cioè di ritenere che anche per quelle inserite in una busta senza il corredo dell'anzidetta copia vi sia la concorrenza dei due elementi che determinano l'assunzione di responsabilita' penale e quindi la garanzia non solo della provenienza ma anche della veridicita' della dichiarazione.

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE A MEZZO FAX

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

In tema di comunicazione dell’aggiudicazione, nel caso di specie, essendo l'uso del fax previsto dalla lex specialis di gara ed avendo la ditta indicato all'Amministrazione il proprio numero telefonico abilitato per la ricezione di comunicazioni inerenti la gara, non puo' esservi dubbio sul fatto che la conoscenza dell'aggiudicazione acquisita per quel mezzo fosse idonea a far decorrere il termine per impugnare.

Il fax rappresenta uno dei modi in cui puo' concretamente svolgersi la cooperazione tra i soggetti, in quanto essa viene attuata mediante l'utilizzo di un sistema basato su linee di trasmissione di dati ed apparecchiature che consentono di poter documentare sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente che, attraverso il cosiddetto rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in quello ricevente. Tali modalita', garantite da protocolli universalmente accettati, indubbiamente ne fanno uno strumento idoneo a garantire l'effettivita' della comunicazione. In tal senso, infatti, si muove la normativa piu' recente (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che consente un uso generalizzato del fax nel corso dell'istruttoria, sia per la presentazione di istanze e dichiarazioni da parte dei privati (articolo 38, comma 1) che per l'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione di certezze giuridiche (articolo 43, comma 3). Tanto è vero che "i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o un altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale." (articolo 43, comma 6).

Posto quindi che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue non solo l'idoneita' del mezzo a far decorrere termini perentori, ma anche che un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova. Semmai la prova contraria puo' solo concernere la funzionalita' dell'apparecchio ricevente; ma questa non puo' che essere fornita da chi afferma la mancata ricezione del messaggio. (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. V, 24.4.2002, n. 2202).

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE - OMESSA ALLEGAZIONE COPIA CARTA D'IDENTITA' - EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

Il combinato-disposto degli artt. 21, 38 e 47 del DPR 445/2000 induce a ritenere che il modulo ordinario di applicazione dell’istituto è quello risultante dal comma 3 del citato art. 38: presentazione di istanza alla presenza di un addetto dell’amministrazione, ovvero invio della medesima, accompagnata da fotocopia di documento di identita'. Deve rammentarsi che la giurisprudenza amministrativa ha sempre concordemente ritenuto che tale incombente rivesta natura nodale, e sia insuscettibile di regolarizzazione. Si è in passato affermato, condivisibilmente, che “nella previsione di cui al combinato disposto degli art. 21 comma 1 e 38 commi 2-3 del d.P.R. n. 445 del 2000, l'allegazione della copia fotostatica, sia pure non autenticata, del documento di identita' dell'interessato vale a conferire legale autenticita' alla sua sottoscrizione apposta in calce ad una istanza o ad una dichiarazione, e non rappresenta un vuoto formalismo ma semmai si configura come l'elemento della fattispecie normativa diretto a comprovare, oltre alle generalita' del dichiarante, l'imprescindibile nesso di imputabilita' soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.” (Consiglio di Stato , sez. V, 07 novembre 2007, n. 5761). Da tale principio si è fatto discendere, quale corollario, che “le autocertificazioni di cui all'art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, necessitano, per la loro giuridica esistenza ed efficacia, della sottoscrizione del legale rappresentante del dichiarante, resa in presenza di un dipendente addetto, ovvero dell'allegazione di copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento del sottoscrittore; va, pertanto, disposta l'esclusione dalla gara di appalto della p.a. per la mancata allegazione, da parte del concorrente, della fotocopia del documento di riconoscimento alla dichiarazione sostitutiva ed ai documenti prodotti in fotocopia autocertificata, atteso che l'obbligo di produrre copia del documento di identita' risulta inderogabile in considerazione della sua introduzione quale forma di semplificazione, nè è data possibilita' di regolarizzazione o integrazione del documento mancante, nel rispetto anche della "par condicio" tra i concorrenti.” (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2745).

ALLEGAZIONE CARTA D'IDENTITA' ALLE DICHIARAZIONI - RATIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

Le autocertificazioni di cui all’art. 38, co. 3, d.P.R. n. 445 del 2000, necessitano, per la loro giuridica esistenza ed efficacia, della sottoscrizione del legale rappresentante dell’impresa dichiarante, resa in presenza di un agente addetto, ovvero dell’allegazione di copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento del sottoscrittore: tale obbligo risulta inderogabile in considerazione della sua introduzione quale forma di semplificazione: l’allegazione della copia fotostatica del documento di identita', infatti, non rappresenta un vuoto formalismo ma costituisce fondamentale elemento della fattispecie normativa diretta a comprovare, oltre alle generalita' del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilita' soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA NON VALIDA

AVCP PARERE 2009

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive per essere valide devono essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente alla copia fotostatica del documento di identita' del sottoscrittore.

Entrambi gli elementi, sottoscrizione e copia fotostatica del documento di identita', sono volti a comprovare l’imprescindibile nesso di imputabilita' della dichiarazione ai soggetti che la sottoscrivono.

Ne consegue che una dichiarazione priva di uno di tali elementi necessari prescritti dall’ordinamento, non essendo conforme alla normativa in materia di documentazione amministrativa, è inesistente e non suscettibile di regolarizzazione successiva.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla A. S.n.c. Di B. & C. - Appalto per la realizzazione di un impianto di climatizzazione - 2° stralcio - Importo a base d’asta: € 225.988,59 - S.A.: Istituto “...” per i minorati della vista di C..

DICHIARAZIONI DI ORDINE GENERALE RESE DAGLI INTERESSATI

AVCP PARERE 2009

La ratio dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 consiste nella volonta' che le dichiarazioni siano rese dagli interessati dal momento che il genere di dichiarazioni richieste costituisce frutto di informazioni su qualita' personali e sulle relative vicende professionali e/o individuali dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza o dei direttori tecnici che, non necessariamente, possono essere a conoscenza del rappresentante legale dell’impresa, trattandosi di eventi (specie quelli connessi a procedimenti penali) che esulano da fattori rientranti nella organizzazione aziendale, in relazione ai quali, quindi, non puo' costituirsi un onere di conoscenza in capo al legale rappresentante della stessa.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Regione ... - Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della piattaforma logistica dell’... nei Comuni di A. e di B. - Importo a base d’asta euro 14.805.008,81 - S.A.: Regione .…

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE - ALLEGAZIONE CARTA D'IDENTITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Il consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (per una recente applicazione cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3651), al quale il Collegio aderisce, attribuisce alla produzione della copia del documento di identita' il valore di elemento costitutivo della fattispecie descritta dall’art. 38 del d.P.R. n. 445.2000. E’ stato, infatti, evidenziato che nella previsione di cui al combinato disposto degli art. 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, d.P.R. n. 445.2000, l'allegazione della copia fotostatica, sia pure non autenticata, del documento di identita' dell'interessato vale a conferire legale autenticita' alla sua sottoscrizione apposta in calce a una istanza o a una dichiarazione, e non rappresenta un vuoto formalismo ma semmai si configura come l'elemento della fattispecie normativa diretto a comprovare, oltre alle generalita' del dichiarante, l'imprescindibile nesso di imputabilita' soggettiva della dichiarazione a una determinata persona fisica. Peraltro, il rispetto delle prescrizioni previste dal citato art. 38 d.P.R. n. 445.2000 assume rilevanza anche ai fini delle responsabilita' cui va incontro il dichiarante in caso di dichiarazioni false. Al riguardo, si osserva come la condotta tipica, penalmente sanzionata, sia esclusivamente quella tassativamente delineata dal combinato disposto della previsione codicistica e dell'art. 76 d.p.r. n. 445.2000, tal che nessuna responsabilita' penale potra' mai sorgere qualora il dichiarante, pur avendo sottoscritto una falsa attestazione, non abbia tuttavia rispettato le forme stabilite dagli artt. 47 e 38 del d.P.R. n. 445.2000, tra le quali rientra essenzialmente l'adempimento consistente nell'onere di unire alla dichiarazione la copia fotostatica del documento di identita'. Da cio' deriva che l'effetto di "certificazione" di quanto affermato dal privato puo' scaturire da una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio nei soli casi in cui essa, laddove mendace, sia astrattamente suscettibile di condurre alla punizione del dichiarante a norma dell'art. 483 c.p., ovverosia sia idonea a garantire, attraverso quel minimo ineludibile di formalita' rappresentato dalla produzione della copia del documento di identita', la provenienza soggettiva. Nelle dichiarazioni sostitutive dunque il collegamento esistente tra il profilo dell'efficacia amministrativa dell'attestazione proveniente dal cittadino e quello della responsabilita' penale del dichiarante si presenta come assolutamente inscindibile, giacche' l'impegno consapevolmente assunto dal privato a "dire il vero" costituisce l'architrave che regge l'intera costruzione giuridica degli specifici istituti di semplificazione: è evidente infatti che, in questa parte, il sistema amministrativo collasserebbe laddove l'ordinamento non presidiasse il rispetto di tale "patto" di reciproca e leale collaborazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione con adeguate sanzioni, anche di natura penale.

Chiarito il principio di diritto, il Collegio ritiene di aderire all’indirizzo giurisprudenziale che rifugge da "un formalismo senza scopo" e sostiene la conformita' alla lettera dell’art. 38 d.p.r. n. 445.2000 (e la rispondenza alla finalita' dallo stesso perseguita), nel caso in cui venga inserito una sola copia fotostatica del documento di identita' nella busta contenente la documentazione amministrativa, giacche' questo elemento (come anche una dichiarazione con firma autenticata) è sufficiente alla identificazione del rappresentante che ha reso le dichiarazioni sostitutive, e ad "instaurare un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilita' personale del sottoscrittore", nella specie – come detto – perfettamente identificabile (cfr. la recentissima Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2008, n. 949).

Ne' a sovvertire tale quadro interpretativo puo' essere invocata – come fa l’appellante – la disciplina di gara (con riguardo alle dichiarazioni di cui all’art. 12, punto III e IV): in primo luogo perche' si tratta di prescrizioni di gara ambigue o plurivoche (con la conseguenza che risulta inconfigurabile rispetto ad esse qualsiasi onere di impugnazione del bando a carico dell’originaria ricorrente) in quanto non affermano con necessaria chiarezza che ogni dichiarazione doveva essere accompagnata da una fotocopia del documento d’identita'; in secondo luogo perchè, per la regola della massima partecipazione in tema di gare, in virtu' del principio del favor partecipationis le clausole del bando richieste a pena di esclusione devono essere chiare e puntuali e appunto, in caso di oscurita' o non chiarezza, devono essere interpretate nel modo meno restrittivo (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1665; Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3417; Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2006, n. 4222; Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2005, n. 5194).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - ALLEGAZIONE CARTA D'IDENTITA'

TAR FRIULI SENTENZA 2008

Riguardo alla mancata allegazione del documento di identita' alle schede di partecipazione, il Collegio non ritiene di discostarsi da quella giurisprudenza (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 7 maggio 2008, n. 2089 e 5 marzo 2008, n. 953), secondo la quale la funzione essenziale dell’allegazione della copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante per comprovare la riferibilita' della dichiarazione alla persona fisica ex artt. 21 e 38 del D.P.R. n. 445/00 puo' ritenersi soddisfatta qualora l’identita' del dichiarante sia comunque dimostrata in maniera incontroversa.

Nella fattispecie per cui è causa, ogni sottoscrittore delle schede per la partecipazione aveva gia' allegato nella busta A almeno cinque copie del proprio documento di identita'.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CARTA D'IDENTITA'

TAR LAZIO SENTENZA 2008

L’esclusione della ricorrente, alla cui domanda manca l’allegazione della fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante, appare del tutto conforme alla disciplina vigente. Infatti, la giurisprudenza maggioritaria evidenzia come, nella previsione di cui al combinato disposto degli art. 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 445 del 2000, l'allegazione della copia fotostatica, sia pure non autenticata, del documento di identità dell'interessato vale a conferire legale autenticità alla sua sottoscrizione apposta in calce a una istanza o a una dichiarazione. Questo elemento non rappresenta un vuoto formalismo, ma è l'elemento della fattispecie normativa diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione a una determinata persona fisica. Quindi, in caso di mancata allegazione del documento di identità non ci si trova al cospetto di una mera irregolarità sanabile con la sua produzione postuma, ma si tratta di una palese e insanabile violazione della disciplina regolatrice della procedura amministrativa.

DICHIARAZIONE - ASSENZA CARTA IDENTITA'

TAR ABRUZZO AQ SENTENZA 2008

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 75 comma 1 del DPR 554/1999 relativo alla dimostrazione dei requisiti di moralita' professionale, emerge dalla documentazione di gara che alla dichiarazione resa dal direttore tecnico della mandataria controinteressata soc. GAMMA non è stata allegata la copia fotostatica del documento di identita' di quest’ultimo, secondo quanto invece prescritto a pena di esclusione dall’art. 5 del disciplinare di gara in conformita' all’articolo 38 del DPR 445/2000, nel caso in cui (come quello di specie) il dichiarante non abbia inteso sottoscrivere la dichiarazione dinanzi al dipendente addetto della PA.

Le parti resistenti hanno ex adverso sostenuto che tale copia fotostatica si sarebbe probabilmente smarrita dopo le operazioni di gara e che comunque si tratterebbe di doglianza inammissibile per mancata proposizione di querela di falso, in relazione a quanto diversamente attestato nel verbale di gara (da equiparare all’atto pubblico ex art. 2100 c.c.).

In contrario, parte ricorrente ha peraltro correttamente osservato che nel predetto verbale non risulta affatto una esplicita attestazione del pubblico ufficiale dichiarante circa l’avvenuta produzione del documento di cui si discute, per cui nell’acclarata mancanza di quest’ultimo, sarebbe stato onere delle controparti ex art. 2697 c.c. dare a loro volta elementi di prova circa l’avvenuta produzione della fotocopia agli atti di gara da parte del direttore tecnico della soc. GAMMA.

Circa le conseguenze della difettosa procedura di autodichiarazione prevista dall’articolo 38 del DPR 445/2000 il collegio condivide la giurisprudenza indicata nel ricorso, con riferimento alla pronuncia n. 52/06 della V sezione del Consiglio di Stato, che ha escluso l’ammissibilita' di alcuna forma equipollente alla previsione di semplificazione amministrativa in questione; ne deriva che la difformita' della singola dichiarazione dalle modalita' sopradescritte determina a carico della ditta responsabile conseguenze espulsive dalla competizione, con particolare riguardo al caso di specie ove tali conseguenze erano state peraltro esplicitamente preannunciate nel disciplinare di gara, rimasto sul punto illegittimamente disapplicato.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' PRIVA DELL'ALLEGAZIONE DELLA C.I.

TAR SICILIA PA SENTENZA 2008

L’art. 38, c. 3, del d.P.R. n. 445/00 dispone che: “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore.”. La giurisprudenza amministrativa assolutamente prevalente, dalla quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, afferma che l’allegazione della copia fotostatica, sia pure non autenticata, del documento di identita' dell’interessato richiesta dall’art. 38 d.P.R. n. 445/00, vale a conferire legale autenticita' alla sua sottoscrizione apposta in calce a una istanza o a una dichiarazione, e “non rappresenta un vuoto formalismo ma semmai si configura come l’elemento della fattispecie normativa diretto a comprovare, oltre alle generalita' del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilita' soggettiva della dichiarazione a una determinata persona fisica; pertanto, la mancata allegazione del documento di identita' non costituisce una mera irregolarita' sanabile con la sua produzione postuma, ma integra gli estremi di una palese e insanabile violazione della disciplina regolatrice della procedura amministrativa.” (cfr., ex multis, Cons. di Stato, Sez. V, 7 novembre 2007, n. 5761; T.a.r. Campania – Napoli, Sez. VIII, 11 maggio 2007, n. 4974; T.a.r. Sardegna, Sez. I, 8 settembre 2006, n. 1683; T.a.r. Lazio – Roma, Sez. III, 24 maggio 2006, n. 3797; T.a.r. Liguria – Sez. I, 22 maggio 2006, n. 479).

Nel caso di specie, a seguito della mancata aggiudicazione della gara, la stazione appaltante ha invitato tutte le imprese concorrenti ammesse a presentare una nuova offerta, instaurando una nuova procedura di gara. Il fatto che detta procedura sia stata definita come “naturale prosecuzione” della precedente, non ne fa venir meno il carattere autonomo, tanto è che a ciascuna impresa è stato chiesto di dichiarare che i requisiti di partecipazione non fossero medio tempore mutati e che la cauzione si intendesse anche a corredo della nuova offerta economica. Tale dichiarazione sostitutiva doveva rendersi ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e quindi, in ossequio al sopraccitato art. 38, doveva essere presentata con firma autenticata o unitamente a fotocopia del documento di identita' del sottoscrittore.

La mancata presentazione del documento equivale quindi alla mancata utilizzabilita' della dichiarazione in quanto non riferibile ad alcun soggetto. Cio' non puo' che comportare l’esclusione dalla gara per come previsto dal disciplinare richiamato espressamente dalla lettera invito per regolare quanto in essa non previsto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'

TAR SARDEGNA CA SENTENZA 2008

La formalità prescritta dall'articolo 38 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 non deve essere tramutata in un formalismo senza scopo, esigendo che più dichiarazioni rese dalla stessa persona in un medesimo procedimento e facenti parte di un medesimo insieme probatorio debbano necessariamente essere accompagnate, ciascuna, da una copia del documento; infatti, la presenza del documento è correlata alla esigenza di certezza che le dichiarazioni depositate siano riconducibili alla persona che le ha sottoscritte ma è evidente che, quando le dichiarazioni appartengono al medesimo soggetto, la presenza di una sola fotocopia del documento può e deve essere considerata sufficiente ad accertare l'identità della persona con riferimento a tutte le dichiarazioni contenute nel plico (Cons. St.sez. V, 3 gennaio 2006 n. 25; Tar Piemonte, sezione II, n. 3027/2007; Tar Sardegna sezione I, 1683/2006).

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ATTO DI NOTORIETA' - ALLEGAZIONE CARTA D'IDENTITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Il Collegio ritiene di conformarsi all’indirizzo giurisprudenziale (C. S., sez. V, n. 25/2006) che rifugge da “un formalismo senza scopo” e sostiene la conformita' alla lettera dell’art. 38 d.p.r. n. 445/2000 (e la rispondenza alla finalita' dallo stesso perseguita), nel caso in cui venga inserito una sola copia fotostatica del documento di identita' nella busta contenente la documentazione amministrativa, giacche' questo elemento (come anche una dichiarazione con firma autenticata) è sufficiente alla identificazione del rappresentante che ha reso le dichiarazioni sostitutive, e ad “instaurare un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilita' personale del sottoscrittore”.

LETTERA D'INVITO - MANCANZA DI CARTA D'IDENTITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

E’ legittima l’esclusione dalla gara della società che non ha allegato all’offerta, come richiesto a pena di esclusione dalla lettera d’ invito, la copia del documento di identità del sottoscrittore. L’allegazione della copia del documento d’identità del sottoscrittore assolve alla specifica funzione di rendere riferibile la sottoscrizione della scheda dell’offerta alla persona identificata nel documento d’identità, ponendo al riparo l’Amministrazione da ogni possibile contestazione successiva.

Pertanto, l’accertata violazione della riportata prescrizione comporta -quale conseguenza ineludibile cui l’Amministrazione non può sottrarsi, proprio a tutela dell’affidamento e nel rispetto del principio della par condicio degli aspiranti- l’esclusione dalla procedura delle concorrenti inadempienti, in quanto la mancata allegazione del documento di identità non costituisce una mera irregolarità sanabile con la sua produzione postuma, ma integra gli estremi di una palese ed insanabile violazione della disciplina regolatrice dell’appalto in questione.

DIRITTO DISABILI - DICHIARAZIONE E CERTIFICAZIONE

TAR BASILICATA PZ SENTENZA 2007

Ai sensi dell’art. 17 l.n.68/99 la certificazione di regolarità in materia di norme sul lavoro dei disabili costituisce requisito per l’ammissione alle gare d’appalto e non per l’aggiudicazione e che l’obbligo posto da tale norma alle imprese partecipanti a gara d’appalto di presentare la dichiarazione relativa al rispetto delle norme sul lavoro dei disabili, ha un chiaro contenuto di ordine pubblico; pertanto, la sua applicazione non dipende dall’inserimento o meno dell’obbligo ivi previsto fra le specifiche clausole di concorso delle singole gare, cosicché il bando che non contenga alcun riferimento agli obblighi derivanti dalla normativa anzidetta deve intendersi comunque integrato dalla stessa assumendo pregnanza normativa che travalica i più ristretti confini dell’interesse alla regolarità e alla convenienza economica delle contrattazioni della P.A., la cui inosservanza, quindi, non può ritenersi sanabile alla stregua d’una mera irregolarità formale. Inoltre nelle gare d’appalto la dichiarazione di rispetto della normativa in parola deve essere depositata unitamente alla presentazione della domanda di partecipazione; pertanto, le imprese concorrenti non tenute alla relativa osservanza, lungi dall’essere esonerate dal comunicare all’amministrazione la propria posizione nei riguardi della detta disciplina, sono comunque tenute a depositare, anch’esse al momento della presentazione della domanda, la dichiarazione che attesti l’inapplicabilità ad esse della normativa citata

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ALLEGAZIONE CARTA D'IDENTITA'

TAR BASILICATA PZ SENTENZA 2007

A norma dell’art. 38, terzo comma, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), la presentazione di copia fotostatica di un documento di identità è espressamente prevista per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (disciplinate dall’art. 47 D.P.R. n. 445/00) e non anche per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (disciplinate dall’art. 46 D.P.R. 445/00).

In difetto di una espressa causa di esclusione per l’ipotesi di omessa presentazione di fotocopia di documento di identità a corredo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, stante la vigenza della regola della tassatività delle ipotesi di esclusione posta a presidio del principio della più ampia partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, la stazione appaltante non avrebbe potuto legittimamente escludere dalla gara quei concorrenti che non hanno prodotto, unitamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazione, fotocopia del documento di identità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E CARTA D'IDENTITA'

AVCP DELIBERAZIONE 2007

In sede di gara di appalto, l'allegazione al testo delle dichiarazioni, di volta in volta rilasciate, di un valido documento di identità, prevista dagli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi come l'elemento della fattispecie normativa diretto a comprovare non soltanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica, con la conseguenza che la mancata allegazione della fotocopia del documento di riconoscimento alla dichiarazione sostitutiva e ai documenti prodotti in fotocopia comporta l'esclusione dalla gara.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di M. di C. – lavori di ristrutturazione ed ampliamento ex centro civico di P. R. da destinare a Caserma dei Carabinieri.

SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONI

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Non si rinviene nell'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 e nemmeno in altre parti di detto testo normativo l'obbligo che le dichiarazioni sostitutive corredate su più pagine debbano essere sottoscritte in ciascuna pagina, mentre va evidenziato lo spirito di semplificazione dei rapporti fra amministrazione e cittadino che informa l’intero Testo Unico sulla documentazione amministrativa.

Non è conforme l’esclusione dalla gara della ditta che ha presentato una dichiarazione non firmata in tutte le pagine.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di S. A. – adeguamento strutturale scuola media statale S. G. B.