Art. 24 Documenti componenti il progetto definitivo

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

2. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

d) elaborati grafici;

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

i) piano particellare di esproprio;

l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

m) computo metrico estimativo;

n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

3. Quando il progetto definitivo é posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 30, il progetto é corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate all'articolo 43 nonché del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell'allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Lo schema di contratto prevede, inoltre, che il concorrente debba indicare, al momento dell'offerta, la sede di redazione del progetto esecutivo, nonché i tempi della progettazione esecutiva e le modalità di controllo, da parte del responsabile del procedimento, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 112, comma 3, del codice.

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Giurisprudenza e Prassi

APPALTO INTEGRATO - INDICAZIONE DEL GEOLOGO - LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2018

L’obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara e di corredare l’offerta tecnica con la relazione geologica dipende, in concreto, dalla natura delle prestazioni affidate all’appaltatore, laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante ed a condizione che la relativa necessità sia espressamente prefigurata nelle regole operative di gara.

Depone in tal senso l’esigenza che la determinazione degli obblighi progettuali e documentali imposti dalle stazioni appaltanti ai concorrenti siano chiaramente definiti nei documenti di gara e che a tali soggetti non siano addossati oneri che le prime, nell’ambito della loro discrezionalità e sulla base del grado di dettaglio della progettazione a base di gara, delle caratteristiche delle opere e delle migliorie consentite, hanno ritenuto non necessari.

Per contro, l’applicazione meccanicistica dei più volte citati artt. 35 e 26 d.P.R. n. 207 del 2010, nei termini e con gli esiti propugnati dall’odierna appellante, condurrebbe proprio a tali incoerenti ed irragionevoli conseguenze, determinando un aggravio documentale ed economico per i concorrenti che, da un lato, non risponde ad esigenze effettive delle amministrazioni e le cui conseguenze si pongono, dall’altro lato, in tensione con i richiamati principi di certezza affermati in ambito sovranazionale (ancora, Cons. Stato, V, n. 4080 del 2017) e con divieto di enucleare cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici non previste in modo espresso dal bando di gara (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 19).

MANCATA ALLEGAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA – AVVALIMENTO DI UN’UNICA AUSILIARIA PER L’INTERO RAGGRUPPAMENTO

ANAC DELIBERA 2017

La relazione geologica è da considerarsi indispensabile elemento del progetto, fatto salvo un contrario avviso del responsabile del procedimento, debitamente motivato ex ante, a tutela della par condicio dei partecipanti.

Il raggruppamento, inteso non quale soggetto unitario, ma quale unione di soggetti distinti, può soddisfare i requisiti di capacità richiesti avvalendosi di più imprese ausiliarie rispetto a tutte le imprese che lo compongono.

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dal Comune di Sant’Anna Arresi – Procedura aperta per la progettazione definitiva-esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile da Sant’Anna Arresi a Portopino – Importo a base di gara: euro 1.740.053,00 - S.A. Comune di Sant’Anna Arresi (CI)

APPALTO INTEGRATO E PROPOSTE MIGLIORATIVE

AVCP PARERE 2007

La fattispecie dell'appalto integrato si caratterizza per il fatto che il progetto esecutivo è affidato all'impresa aggiudicataria essenzialmente al fine di far compiere ad un unico soggetto, l'appaltatore, le scelte di dettaglio: l'impresa aggiudicataria dell'appalto integrato dovrà redigere il progetto esecutivo in conformità al progetto definitivo "senza apprezzabili differenze di tecniche e di costo" come si legge nel comma 4 dell'articolo 25 del d.P.R. 554/1999.

Per quanto attiene, in particolare, alle proposte migliorative sul progetto definitivo posto a base di gara, si precisa che le stesse non possono, come tutte le varianti, alterare la sostanza del progetto.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla C. s.r.l. – progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strade nella città di N. S.A. Comune di N.

DIFFORMITA' OFFERTA TECNICA - DINIEGO AGGIUDICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

In funzione dell’elaborazione del progetto, ciascuna ditta partecipante dovrebbe prendere le mosse dai dati effettivi già messi a disposizione dalla stazione appaltante o comunque acquisibili mediante campionamenti ed analisi, in modo da risolvere, in sede di progettazione, le problematiche legate nel caso in esame agli scarichi difformi, e non già formulare proposte sulla base di dati di letteratura, il che è proprio quanto ha fatto il raggruppamento ricorrente.

Nel caso di specie il Raggruppamento ricorrente ha predisposto un progetto esecutivo ed uno definitivo per molti aspetti non conformi a quello preliminare previsto nel capitolato minimo prestazionale, per altri incompleti, contravvenendo alle disposizioni contenute nella richiamata normativa.

LA RELAZIONE GEOLOGICA NELLE GARE DI APPALTO - DIVIETO DI SUBAPPALTO

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2007

L’art. 16 della L. n. 109/1994 e l’art. 25 del DPR n. 554/1999 prevedono che la relazione geologica fa parte integrante del progetto definitivo e tali norme sono richiamate dal bando di gara, senza alcuna aggiunta o postilla che possa far pensare ad un richiamo parziale delle norme stesse; inoltre, lo stesso bando di gara richiama il summenzionato art. 17, comma 14-quinquies della L. n. 109/1994, recante il divieto di subappalto della relazione geologica. Pertanto, sia in base alle norme del codice civile in materia di interpretazione dei contratti, sia in base al principio del clare loqui, si deve ritenere nel giusto un concorrente che, a fronte di siffatte clausole della lex specialis, abbia ritenuto che la relazione geologica facesse parte integrante degli elaborati progettuali. Non ha molto senso, infatti, prevedere in un bando di gara il divieto di subappalto riferito ad una prestazione non compresa nell’oggetto dello stipulando contratto, a meno di non voler ipotizzare un errore nella redazione del bando. In ogni caso, tenuto conto del rigore formale che deve necessariamente contraddistinguere procedure del genere, a fronte di una norma del bando che richiama una norma di legge la quale prevede a sua volta che la relazione geologica è parte integrante del progetto definitivo, i concorrenti debbono ritenere che la predetta relazione rientri fra gli elaborati da redigere.

Qualora, pertanto, si renda necessaria l’acquisizione della relazione geologica, l’Amministrazione è tenuta ad avvalersi dell’opera professionale del geologo che potrà essere reperita o all’interno della struttura tecnica della stazione appaltante o all’esterno attraverso specifico affidamento riservato a professionisti geologi ovvero ad unico soggetto affidatario dell’incarico di progettazione completo. In tale ultimo caso la presenza del professionista geologo dovrà essere richiesta esplicitamente in fase di bando di gara e la relativa presenza all’interno delle strutture dei soggetti partecipanti dovrà essere accertata dall’Amministrazione. La presenza del geologo potrà manifestarsi sia sotto forma di componente di eventuale associazione temporanea ovvero in qualità di responsabile della prestazione, nominativamente indicato nell’offerta, in organico alla struttura partecipante nel senso espresso nelle precedenti considerazioni…”.

L’Autorità di Vigilanza ritiene, in modo del tutto condivisibile, che nel bando di gara deve essere espressamente indicata la circostanza che la relazione geologica non è richiesta fra gli elaborati progettuali.

OFFERTA - ELENCO PREZZI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2006

E’ logico e coerente che il bando richieda l’elenco dei prezzi unitari come componente del progetto, da inserire nella busta contenente tutti i documenti relativi al progetto definitivo. Tale soluzione è conforme anche al d.P.R. n. 554/1999 che include il quadro economico tra i documenti che compongono il progetto definitivo (art. 25, d.P.R. n. 554/1999). La Commissione di gara deve valutare prima l’offerta tecnica e poi quella economica.

L’omissione dell’elenco prezzi nella busta contenente tutti i documenti relativi al progetto definitivo , impediva alla Commissione una completa valutazione del progetto offerto, di cui tale elenco prezzi era parte integrante.

TAR SENTENZA 2005

Anche in materia di lavori pubblici, il progetto definitivo, pur dovendo essere elaborato sulla base delle indicazioni contenute nel progetto preliminare, costituisce il livello di approfondimento in cui si individuano compiutamente i lavori da realizzare, compresi gli aspetti urbanistici ed amministrativi legati all'acquisizione degli atti di assenso da parte delle amministrazioni coinvolte; approfondimento che deve spingersi ad un livello tale per cui nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo (art. 25 D.p.r. n. 554 del 1999). Ne consegue che solo nel rapporto progetto definitivo/progetto esecutivo non sono ammesse variazioni sostanziali, mentre tale puntuale vincolo non sussiste nel rapporto tra progetto preliminare e progetto definitivo, anche per la sommarietà che caratterizza il primo.

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

Gli affidamenti relativi agli studi geologici e geognostici necessari per la compilazione dei progetti sono da considerare di competenza specifica del geologo. Il professionista può essere chiamato ad espletare tali incarichi a seguito di distinto affidamento ovvero nell’ambito di una Associazione Temporanea allo scopo costituita sulla scorta delle disposizioni del relativo bando di progettazione. Ciò considerato, non può ritenersi illegittimo il separato affidamento di tali prestazioni di natura specialistica.

Lo studio d’impatto ambientale è ricompreso tra la documentazione, di cui all’art. 25 del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. , relativa al progetto definitivo. Anche in tal caso, la natura specialistica che può attribuirsi a siffatte elaborazioni consente di ritenere possibile il separato affidamento della correlata prestazione. Tuttavia, fondati dubbi permangono sulla possibilità di poter ricorrere all’affidamento fiduciario della prestazione qualora le ipotesi di parcelle predisposte dalla stazione appaltante, al fine di individuare le corrette modalità di affidamento dei servizi diano luogo all’individuazione di importi superiori alla soglia di € 100. 000. In tale eventualità è, infatti, necessario riferirsi alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge quadro, così come modificate dall’art. 7 della legge n. 166/02, effettuando una gara ad evidenza pubblica anche nel caso si ritenga operativamente opportuno l’affidamento disgiunto della VIA rispetto alla correlata progettazione delle opere.

Il ricorso ad albi di fiducia per l’affidamento di progettazioni sotto la soglia di € 100. 000 non è in assoluto censurabile, laddove per la formazione dello stesso siano state adottate adeguate modalità di pubblicizzazione, dando opportuna motivazione delle eventuali esclusioni operate in esito all’esame della documentazione prodotta dai professionisti interessati.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 01/04/2007 - APPALTO INTEGRATO - NORMATIVA APPLICABILE

Dovendo affidare la progettazione ed esecuzione (appalto integrato) di un opera, si chiede se, per la redazione della progettazione definitiva da parte del progettista incaricato da porre a base di gara, si debba far riferimento all'art.164 del D.Lgs. n.163/06 e, quindi, all'allegato XXI per l'individuazione degli elaborati da redigere.


CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;