Art. 235 Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo
1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento.
2. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1.
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Giurisprudenza e Prassi
L'ENTE NON PUÒ RITARDARE OLTRE I TERMINI IL COLLAUDO. L'INERZIA INGIUSTIFICATA NEL REDIGERE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CONFIGURA UN INADEMPIMENTO (102)
TRIBUNALE DI PALMI SENTENZA 2026
In tema di appalto di opere pubbliche, l'Amministrazione appaltante, anche con riferimento alle operazioni di collaudo, non può ritardare 'sine die' le proprie determinazioni, paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte, essendo tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto degli articoli 1374 e 1375 del codice civile.
"Il [...] ha, dunque, preso in consegna le opere e ne ha acquisito la piena disponibilità cosicché, l’ingiustificata inerzia del per un periodo di tempo così lungo , in mancanza di contestazione alcuna, deve essere intesa, in forza e virtù dei principi di correttezza e buona fede, come accettazione dell'opera, e segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova.
[...]
In materia è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione I, Ordinanza 5 novembre 2025, n. 2919, formulando il seguente principio di diritto, condiviso a da questo Tribunale, secondo il quale “In tema di appalto di opere pubbliche, l'Amministrazione appaltante, anche con riferimento alle operazioni di collaudo, non può ritardare "sine die" le proprie determinazioni, paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte, essendo tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto degli articoli 1374 e 1375 del codice civile; pertanto, se sia fissato espressamente nell'atto un termine per il compimento delle indicate operazioni, e lo stesso trascorra senza che sia adottato alcun provvedimento, tale situazione assume il significato di rifiuto del collaudo e di inadempimento da parte del committente. Ne consegue che, da tale momento, non solo l'appaltatore può agire in sede giurisdizionale per far valere i suoi diritti, senza necessità di costituire preliminarmente in mora la debitrice, né di assegnarle o chiedere che le sia assegnato un termine, ma inizia anche a decorrere il termine di prescrizione.”
E’ evidente che se l’amministrazione appaltante rifiuta di compiere atti del proprio ufficio ai quali è subordinato il pagamento del compenso pattuito per l’esecuzione delle opere appaltate, si viene ad alterare ingiustamente l’equilibrio sinallagmatico del contratto mediante l’illegittima imposizione di un potere autoritario che è del tutto escluso nella fase di esecuzione del contratto stipulato secondo le regole del codice civile col privato, agendo la pubblica amministrazione secondo le regole del diritto privato e ponendosi in una situazione di perfetta parità con il contraente privato.
Il rifiuto del collaudo, della redazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione delle opere non può essere giustificato dall’inesatta esecuzione delle opere, al contrario la redazione dei predetti atti avrebbe consentito all’amministrazione di contestare , nel contraddittorio con la ditta appaltatrice, le difformità e i vizi dell’opera consegnata, o il ritardo nell’adempimento, così giustificando anche la sospensione del pagamento, con ogni conseguenza in tema di garanzia per vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto. Ed anche ai fini della prova nel presente giudizio."
IL MERO DECORSO DEL TERMINE PER IL COLLAUDO NON ESONERA L'OPERATORE ECONOMICO DALL'ONERE DI FORNIRE LA GARANZIA PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO (141)
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO SENTENZA 2026
In tema di riserve per sospensione lavori, l'appaltatore che intenda far valere l'illegittimità della maggiore durata della sospensione deve preventivamente diffidare il RUP a dare le disposizioni necessarie per la ripresa. "La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione" (cfr. Art. 159, comma 3, D.P.R. 207/2010). Ne consegue che, in assenza di tale diffida, nessuna pretesa risarcitoria può essere avanzata, in quanto l'evento condizionante il diritto alla riserva non si è perfezionato.
Inoltre, "per far valere il credito relativo alla rata di saldo era il creditore a dover fornire documentazione relativa alla polizza fideiussora necessaria ai fini del pagamento spettante", non potendo il ritardo amministrativo nell'approvazione del collaudo trasformarsi in un esonero automatico dall'obbligo di garanzia.
CLAUSOLE BANDO - VALUTAZIONE DELLA LORO LEGITTIMITA'
ANAC PARERE 2015
Le clausole del capitolato speciale che disciplinano la cauzione definitiva e le anticipazioni dell’appaltatore, per essere conformi all’ordinamento e non generare ambiguita' interpretative, necessitano di una lettura sistematica che sia orientata ad una loro applicazione conforme all’assetto normativo sotteso in materia di appalti pubblici.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d. lgs. n. 163/2006 presentata dall’A – “Realizzazione di un immobile da adibire a casa dello studente nell’ambito del Policlinico universitario” – Importo a base di gara euro 4.036.822,54 euro – S.A.: Universita' degli Studi di B.