Art. 17 Documenti componenti il progetto preliminare

1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed é composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

c) studio di prefattibilità ambientale;

d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui é inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;

e) planimetria generale e elaborati grafici;

f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;

g) calcolo sommario della spesa;

h) quadro economico di progetto;

i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

2. I contenuti minimi dell'elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui é prevista l'area di cantiere;

2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nella relazioni di cui agli articoli 18 e 19;

b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;

c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;

d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo.

3. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice o di una concessione di lavori pubblici:

a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni ed elaborati grafici nonché la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;

b) é redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

c) é redatto uno schema di contratto.

L'elaborato di cui al comma 1, lettera f), contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, é allegato al contratto, ferma restando l'integrazione del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, predisposto a corredo del progetto esecutivo.

4. Qualora il progetto preliminare é posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati i criteri di valutazione dell'offerta da inserire nel relativo bando di gara.

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Giurisprudenza e Prassi

PROGETTAZIONE PRELIMINARE - DELIBERA DI APPROVAZIONE - MANCANZA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

TAR PIEMONTE SENTENZA 2008

In punto di diritto va ricordato che in materia di progettazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' occorre osservare le prescrizioni del Regolamento sui Lavori pubblici (D.P.R. 554/1999, applicabile in via transitoria ex art. 253, comma 3 del Codice dei Contratti pubblici), il cui art. 15, comma 6 stabilisce che il progetto preliminare deve rispettare gli standards dimensionali e di costo definiti nel documento preliminare.

Le discrepanze in aumento rilevate nel caso di specie appaiono al Collegio violare l’art. 15, commi 5 e 6 del D.P.R. n. 554/1999 per avvenuto superamento del limite di spesa previsto nel documento preliminare alla progettazione, i cui standards di costo sono vincolanti per il progetto preliminare e definitivo in forza del citato comma 6.

La ratio della delineata vincolativita' va ravvisata a parere del Tribunale nel perseguimento di un’istanza di contenimento della spesa pubblica, di trasparenza e certezza della spesa stessa, posto che, sottratto il contributo regionale, che rimane invariato, tutti gli incrementi rispetto al costo programmato nel documento preliminare non finiscono che per gravare sull’ente realizzatore dell’opera e, in ultima analisi, sulla collettivita'.

Le rilevate discrasie in termini di quadri economici sono poi aggravate dall’assenza di qualsivoglia motivazione in punto alla eventuale necessita' della deroga del piano finanziario rispetto ai limiti di cui al documento preliminare, conferendosi cosi' un carattere di macroscopica violazione delle regole di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. e di difetto di motivazione pure articolate dal ricorrente e che appaiono, pertanto, fondate.

Parimenti da condividere è la deduzione di violazione dell’art. 18 del D.P.R. n. 554/999, che alla lettera a) contempla quale componente del progetto preliminare, la Relazione illustrativa, i cui contenuti tipici sono definiti dall’art. 19 espressamente dedicato e rubricato a tale documento.

Ebbene tale Relazione, oltre alla descrizione dell’intervento da realizzare (lett. A), deve contenere una serie di specifici ulteriori elementi, tra i quali appare particolarmente significativa al Collegio quella delineata alla lettera c), e cioè "l'esposizione della fattibilita' dell'intervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilita' ambientale, dell'esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati" .

Sul punto, constata il Collegio che il progetto preliminare contiene una "Relazione tecnica di progetto e Tabella riassuntiva" (doc. 16 ricorr.) ma tale documento, benche' descriva l’intervento da realizzare, contenendo altresi' ulteriori importanti indicazioni, non puo' ricondursi allo specifico componente definito dall’art. 19 del D.P.R. 554/99.

PROJECT FINANCING - SCELTA DISCREZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Appartiene alla insindacabile discrezionalità dell’Amministrazione locale di procedere, in unica fase, alla progettazione unitaria di un intero comparto, rientrante nell’ambito di una riqualificazione urbana regolarmente programmata ferma l’esigenza, anch’essa evidenziata, che una volta individuata la realizzazione del parcheggio interrato…come categoria di intervento autonomo e suscettibile di autofinanziamento…la relativa proposta non può legittimamente essere presa in considerazione ed essere valutata di pubblico interesse, ove il progetto preliminare lasci irrisolto, a livello di progettazione, un aspetto fondamentale della riqualificazione quale è quello della sistemazione in superficie dell’area interessata.

INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUZIONE LAVORI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Una volta che il progetto è pervenuto alla fase definitiva, non è più possibile revocarlo e farvi subentrare un altro professionista in assenza di particolari ragioni accertate dal responsabile del procedimento.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 08/02/2012 - PROGETTAZIONE INTERNA PRELIMINARE

OGGETTO: Richiesta di parere. Dovendo procedere all'ampliamento del cimitero comunale mediate appalto in concessione (art.144 D.Lgs n°163/06) con a base d'asta un progetto preliminare (art.17 DPR n°207/2010) si chiede se le indagini, il capitolato, il contratto, la stesura di massima dei piani di sicurezza lett.a), b), c) del comma 3 dell'art.17 DPR 207/2010 ed il piano economico finanziario di massima di cui al comma 4 dello stesso articolo, siano condizione necessaria per l'appalto in concessione. In particolare si chiede se le prescritte indagini geologiche di cui alla lettera a) del suddetto comma 3, anche alla luce dell'art. 55 del DPR 10/09/1990 n°285, possono essere omesse ponendo le stesse a carico delle ditte offerenti. Si chiede, inoltre, se la condizione di ridurre i livelli di definizione del progetto preliminare con motivata determinazione del responsabile del procedimento, prevista al comma 1 del suddetto art.17, valga solo per gli elaborati elencati dalla lett. a) alla lettera i) del suddetto comma 1, o anche per gli elaborati ritenuti necessari ai commi 3 e 4 del suddetto articolo 17 previsti per l'appalto in concessione. Distinti saluti (il funzionario responsabile) (geom.Grieco Angelo).


CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;