SCHEMA TIPO 2.3 - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE

ABROGATO DAL DM 31/2018 CON EFFETTO DAL 25-4-2018



Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte.

L'obbligo della Società concerne esclusivamente:

Partita 1 - Opere

il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate;

Partita 2 - Opere preesistenti

il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate;

Partita 3 - Demolizione e sgombero

il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato.

Art. 2 - Condizioni di assicurazione

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in qualunque momento avere accesso;

b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 30, comma 6, della Legge;

c) venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;

d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;

e) il Contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatoci.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Art. 3 - Esclusioni specifiche della Sezione A

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, la Società non è obbligata ad indennizzare:

1. i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;

2. i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;

3. i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ.;

4. i danni da azioni di terzi;

5. i danni da forza maggiore;

6. i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;

7. i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;

8. i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

La Società inoltre non è obbligata a indennizzare:

9 nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:

9.1 rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;

9.2 riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;

9.3 pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;

9.4 consolidamento e compattamente di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro;

9.1 qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;

10. nel caso di esecuzione di dighe:

10.1 le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;

10.2 le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;

10.3 le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% (venticinquepercento) degli impianti di pompaggio non funzionanti;

10.4 le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;

10.5 le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;

10.6 le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;

10.7 le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità.

Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:

11. lavori su opere ed impianti preesistenti:

11.1 i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili, solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto riportato nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma;

12. lavori su beni artistici:

12.1 nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro.

Per la presente garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo o la franchigia riportati nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma.

Art. 4 - Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata

La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori, comprendendo tutti i costi di:

a) lavori a corpo

b) lavori a misura

c) prestazioni a consuntivo

d) lavori in economia

e) ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Regolamento, la somma assicurata è stabilita nel bando di gara.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi4 a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati a norma dell'art. 26, comma 4, della Legge. La Società emetterà le relative Schede Tecniche di variazione.

Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a "primo rischio assoluto", per i quali quindi non vale quanto disposto all'art. 25.

Art. 5 - Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal Contraente o dal Committente ai sensi dell'art. 33, fermo il disposto dell'art. 1901 cod. civ.;

b) cessa alle ore 24 de giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia, cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate;

d) l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 6 - Garanzia di manutenzione

Qualora sia previsto - ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento - un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni - ad esclusione del punto 3 dell'art. 3 - nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica.

La durata del periodo di manutenzione è quella riportata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non può superare i 24 mesi.

Art. 7 - Interruzione o sospensione della costruzione

In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve dame immediata comunicazione alla Società. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 cod. civ., il Contraente decade dal diritto al risarcimento.

Per l'eventuale proroga si applicherà quanto previsto nell'art. 31.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.

Art. 8 - Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 cod. civ., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere

Art. 9 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A.

Art. 10 - Condizioni dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

a) che il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;

b) che il Committente abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza;

c) che i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Art. 11 - Delimitazione dell'assicurazione

Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);

c) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente;

d) le società le quali, rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 12 - Esclusioni specifiche della Sezione B

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, l'assicurazione non comprende:

a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;

b) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;

c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;

e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;

f) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;

g) i danni derivanti da polvere;

h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;

i) i danni da furto;

j) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;

k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

l) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;

m) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;

n) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;

o) i danni da azioni di terzi;

p) i danni da forza maggiore;

q) i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.

Art. 13 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A. Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

Art. 14 - Massimale per la responsabilità civile verso terzi

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Regolamento, il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.

Norme comuni per le Sezioni A e B

Art. 15 - Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente.

Art. 16 - Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata a indennizzare:

1. le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;

2. i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;

3. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;

4. i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;

5. i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;

6. i difetti di rendimento dei beni assicurati.

La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

7. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

Art. 17 - Scoperto o franchigia in caso di sinistro

Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda Tecnica.

Per la Sezione B, l'Assicurato da mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

Art. 18 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti al Titolo XIV del Regolamento.

Art. 19 - Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatesi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scritto alla Società, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura.

Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con l'Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.

Art. 20 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve:

a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;

b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;

c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;

d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;

e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.

Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 22, può prendere tutte le misure necessarie.

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve:

1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;

2. assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;

3. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) relative alla Sezione A e ai punti 1 e 2 relativi alla Sezione B.

L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo/risarcimento.

Art. 21 - Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta al Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i 90 giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:

1. i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;

2. ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;

3. se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto;

4. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Il Committente, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore, alle operazioni peritali.

L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della Legge.

Art. 22 - Mandato dei Periti (Sezione A)

I Periti devono:

a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4;

b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 22, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui al presente schema tipo, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

Art. 23 - Premio

II premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.

L'aggiornamento del premio, in relazione a quanto previsto all'art. 5, terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella specifica Scheda Tecnica di variazione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.

La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica.

Art. 24 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 5; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate hi tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 25 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi massimi e minimi, senza corrispondente restituzione del premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; la Società concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entità del reintegro.

Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.

Art. 26 - Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione od il pagamento dell'indennizzo non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. 27 - Pagamento dell'indennizzo

Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro.

La franchigia e lo scoperto rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà al Committente, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia e scoperto.

Tuttavia la franchigia e lo scoperto con i relativi minimo e massimo, sono opponibili al Committente ove questi abbia esercitato nel bando di gara la facoltà di prevederla in tale forma, determinandone anche l'entità.

Art. 28 - Titolarità dei diritti

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, salvo quanto previsto dall'art. 22, ultimo comma.

E' compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato.

L'indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 29 - Gestione delle controversie - Spese legali (Sezione B)

La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 30 - Proroga dell'assicurazione

La presente assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 5, lett. b).

In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 31 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 32 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 33 - Foro competente

II foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.

In caso di controversia tra la Società e il Committente, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. Civ.

Art. 34 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Condividi questo contenuto: