Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui é prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo é sospesa.
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, é sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. comma così sostituito dalla Legge 88/2009
Giurisprudenza e Prassi
PNNR4 - TESTO COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
[Testo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2024), coordinato con la legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56 (IN GU n.100 del 30-4-2024 - Suppl. Ordinario n. 19) - Vigente al: 30-4-2024]
CANTIERI MOBILI: COORDINATORE SICUREZZA E PIANO SICUREZZA
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 92/57/CEE – Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili – Art. 3 – Obblighi di designare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute nonche' di redigere un piano di sicurezza e di salute.
SINTESI: L’art. 3 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretato come segue:
– il n. 1 di tale articolo osta ad una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti piu' imprese, consenta di derogare all’obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori;
– il n. 2 dello stesso articolo osta ad una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano piu' imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all’allegato II di detta direttiva.
SICUREZZA NEI MINICANTIERI - LA FIGURA DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE
Applicazione delle disposizioni dell'art. 90, comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n 81 e successive modifiche e integrazioni.
DURC PER LAVORATORI DISTACCATI
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) – appalti pubblici e privati in edilizia – problematiche relative al distacco e all’attivita' di trasporto.
Sintesi: In caso di distacco lecito, il lavoratore inviato presso l’impresa distaccataria è inserito, nei limiti dell’accordo di distacco, nell’organizzazione della impresa distaccattaria, ma il suo rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze dell’originario datore di lavoro (distaccante). Resta quindi estranea all’appalto, sotto ogni profilo, l’impresa distaccante e deve conseguentemente escludersi la legittimita' di una richiesta del DURC ad essa relativo formulata tanto nei suoi confronti, quanto nei confronti del distaccatario appaltatore.
Nell’ambito degli appalti pubblici e privati nel settore dell’edilizia, le imprese esecutrici delle lavorazioni di cui all’All. I, del D.Lgs. n. 494/1996, ora sostanzialmente riportate nell’All. X, del D.Lgs. n. 81/2008, hanno l’obbligo di certificare la loro posizione di regolarita' contributiva, a prescindere dal settore in cui sono inquadrate. Si precisa, tuttavia, che, tra le lavorazioni elencate nell’allegato di cui sopra, non rientrano ne' le attivita' di trasporto (consegna e scarico), ne' piu' in generale quelle di mera fornitura di materiale edile.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Si verifica il caso in cui un Consorzio stabile, dotato dei requisiti, risulti aggiudicatario di un'opera che comprenda lavori edili ed impiantistici, e che abbia indicato, come unica impresa esecutrice, una ditta qualificata per i soli impianti (e quindi, non per le opere edili). In sede di verifica dell'idoneità tecnica amministrativa dell'impresa esecutrice, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del Dlgs 81/08, il Rup dovrà concludere con esito negativo detta verifica, dato che l'impresa non è in grado di svolgere lavori edili ed il personale non è formato per gli stessi. Ciò impedisce la stipula del contratto. Come si risolve questa aporia?