Art. 39. Attività di committenza ausiliarie

1. Le attività di committenza ausiliarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), possono essere affidate a centrali di committenza di cui all'articolo 38.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per lo svolgimento di attività delle committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 4, a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento delle procedure di cui al presente codice.

Relazione

L'articolo 39 (Attività di committenza ausiliarie) dispone che le attività di committenza ausiliarie possono essere affidate a centrali di committenza. Al di fuori di tali casi, si prevede la facoltà ...

Commento

L'articolo 39 (in linea con il disposto del paragrafo 4 dell’art. 37 della direttiva) dispone che le attività di committenza ausiliarie possono essere affidate a centrali di committenza. Al di fuori d...
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Giurisprudenza e Prassi

UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA – GRATUITA PER GLI OPERATORI ECONOMICI (41)

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2019

Risulta violato l’art. 41, comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 50/2016, inserito dall’art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ai sensi del quale “É fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all’articolo 58” (cioè alle “piattaforme telematiche di negoziazione”).

Nonostante quanto formalmente riportato nella relativa clausola del bando (secondo cui il corrispettivo in questione coprirebbe i “servizi di committenza” e “tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art. 41 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite”) l’apporto partecipativo di A alla procedura di gara (ulteriore rispetto alla messa a disposizione della piattaforma telematica) è minimo, e il corrispettivo imposto all’aggiudicatario in favore di A è, in effetti, destinato a coprire le spese di gestione della piattaforma, in violazione del menzionato art. 41, comma 2-bis del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Peraltro, non risulta dimostrato in giudizio che A (a differenza del Comune di …) sia iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, sicchè non è in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per poter svolgere i compiti di Centrale di Committenza Ausiliaria (art. 39 del Decreto Legislativo n. 50/2016) a favore del Comune di … (si veda l’art. 216, comma 10 del Decreto Legislativo n. 50/2016, secondo cui “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”).

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 19/02/2022 - CENTRALE DI COMMITTENZA PROCEDURE DI GARA

Al fine di procedere alla corretta impostazione di una gara con procedura Aperta, si sottopone a codesto Spett.le Studio il seguente quesito. Si premette che la Stazione Appaltante (Società A) è una società pubblica (con ente locale quale Socio Unico). La Società B (che svolge servizio di TPL) è una società partecipata interamente dalla Società A. Entrambe le società devono procedere all’acquisto di energia elettrica (per rispettive diverse finalità) mediante procedura ad evidenza pubblica. Ciò premesso, è intenzione indire un’unica procedura in cui la Società A svolga la funzione di Stazione Appaltante, in qualità di Capogruppo, anche per la Società B (aspetto disciplinato con regolamento interno); la scelta è motivata dal creare economie di scala, oltre che da diverse ragioni organizzative ed amministrative; in particolare, dall’opportunità di avere un unico fornitore per entrambe le società (le società hanno stessa sede legale ed operativa). Per tale motivo non è intenzione della Stazione appaltante procedere all’indizione di una procedura mediante divisione in due distinti lotti, al fine di evitare due diversi aggiudicatari. Ciò comporterà un solo Lotto (ma distinto in due "ambiti"), una sola aggiudicazione ma la stipula di due distinti contratti di appalto: uno per la società A, il secondo per la società B, con conseguente gestione dei relativi CIG che dovranno essere distinti per le due aziende. Si chiede quindi la fattibilità di impostare la gara con diversi ambiti, anziché la divisione in LOTTI. Ciò comporterà una sorta di Accordo Quadro con l’acquisizione di un CIG master della gara, da cui deriveranno due contratti applicativi (con cig derivati).


ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. m) del Codice: le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggi...